n. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2014 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA Giudice di Pace Avv. Maria Sabrina Scappaticcio, sciogliendo la riserva in ordine alla questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., sollevata dalla difesa dell'imputato, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., nel procedimento penale n. 9/07 a carico di G. E.M, su querela sporta da F.I., ha emesso la seguente ordinanza 1 - Va premesso: che a seguito di querela sporta da F.I. in data 20.09.04, presso i CC di Formia, nei confronti di F. A. e G. E.M. per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento, veniva emesso decreto di citazione a giudizio, in data 16.09.05, dai CC di Formia a carico degli imputati, chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 635 c.p., «per avere in concorso tra loro danneggiato alcuni alberi di F.I., spezzandone i rami e versando alle basi di esse sostanze essiccanti»;

che all'udienza del 19.12.05 la difesa dell'imputato eccepiva la nullita' del decreto di citazione a giudizio, in quanto sottoscritto dall'Ufficiale di P.G. e non dal P.M. come stabilito dall'art.4, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 144/05 cosi' come convertito dalla legge n. 155/05 e chiedeva la restituzione degli atti al P.M.;

che questo giudice, in accoglimento dell'eccezione di nullita' del decreto, sul presupposto che la nuova normativa aveva modificato l'art. 20 del decreto legislativo n. 274/00 ed aveva stabilito che «il P.M. cita l'imputato davanti al giudice di pace e la citazione deve essere sottoscritta a pena di nullita' o dal P.M. o dall'assistente giudiziario» e che la nuova legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01.08.05, era entrata in vigore il giorno successivo, ovvero il 02.08.05, mentre il decreto era stato emesso il 16.09.05, da Autorita' ormai incompetente per legge;

che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, aveva proposto ricorso avverso la declaratoria di nullita' del decreto di citazione a giudizio sul presupposto che il P.M. aveva autorizzato la citazione in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa e che il problema investiva un notevole numero di procedimenti penali ed era quindi necessario il ricorso al fine di evitare la regressione di essi alla fase delle indagini preliminari;

che con sentenza n.11/07 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la restituzione degli atti al P.M., essendoci stata all'autorizzazione alla citazione prima della modifica legislativa, anche se l'emissione del decreto era stata successiva;

che veniva disposta la trasmissione del fascicolo al giudice di pace per ulteriore corso del giudizio;

che con ordinanza depositata il 19.03.07 veniva fissata l'udienza di comparizione...

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