n. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2014 -

Art. 1. Benefici in favore dei testimoni di giustizia 1. 1 benefici di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, ovvero in favore del rispettivo figlio, purche' abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorita' giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovino in gravi difficolta' economiche. Tale previsione, nella parte in cui estende al figlio i benefici predetti, da' adito a censure di costituzionalita' per violazione dell'art. 3 della Costituzione per i motivi di seguito esposti. Il legislatore regionale nell'ammettere i testimoni di giustizia cosi' come individuati dall'art. 16-bis del decreto-legge n. 8/1991 e successive modifiche ed integrazioni, al godimento dei benefici di cui alla legge regionale n. 20/1999, introduce una differenza rispetto alla legge statale di riferimento, in quanto prevede che il godimento delle provvidenze suddette, concernenti l'assunzione presso l'amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti sottoposti a vigilanza e controllo anche in soprannumero, nonche' la mobilita' in caso di preesistenti rapporto di lavoro dipendente, possano essere applicati anche al «rispettivo figlio». Il legislatore statale, infatti, comprende tutti i familiari conviventi nell'applicazione delle speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5 del decreto-legge n. 8/1991 e successive modifiche ed integrazioni, limitando al solo testimone di giustizia il beneficio dell'assunzione (art. 16-ter decreto-legge n. 8/1991 e successive modifiche ed integrazioni). La disposizione teste' introdotta dispone cosi' un trattamento differenziato in favore di soggetti che versano nelle medesime condizioni senza dare atto, ne' nella relazione tecnica di accompagnamento, ne' nel corso del dibattito parlamentare, quali siano le ragioni che lo giustificano. Infatti ai testimoni di giustizia che abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT