DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, n. 46 - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 17 settembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. l ;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto, tra gli altri, l'art. 13 della citata legge che prevede che la giunta regionale emani un regolamento finalizzato a definire le modalita' di applicazione della legge regionale stessa, ed in particolare in materia di: acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 26 maggio 2008, n. 12, adottata previa acquisizione del parere del Comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008;

Acquisito il parere favorevole con richieste e raccomandazioni delle commissioni 2ª e 6ª del consiglio regionale della Toscana, espresso congiuntamente nella seduta del 16 luglio 2008;

Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra citate richieste e raccomandazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 1° settembre 2008, n. 678, che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale n. 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) di seguito denominata 'legge regionale'.

Art. 2.

Definizioni 1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), di seguito denominato 'decreto legislativo', e della legge regionale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

  1. accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimita' e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, cosi' come previsto dall'art. 27;

  2. acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;

  3. area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilita' individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

  4. aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;

  5. consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;

  6. destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;

  7. distanza dall'inizio dell'arenile: si intende la distanza misurata a partire dalla prima duna fissa vegetata da piante arboree per gli arenili marini. Per i laghi a partire dal limite dell'area di massimo invaso ed ove sia presente un arenile dal termine dello stesso verso terra;

  8. distanza dalle sponde dei corsi d'acqua: si intende la distanza dai corpi idrici, come identificati dall'art. 53, misurata in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine del corso di acqua o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso d'acqua;

  9. effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

  10. fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

  11. gestore: il gestore, diverso dal gestore del servizio idrico integrato (SII), di fognature pubbliche e/o di impianti di depurazione delle acque reflue;

  12. letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:

    1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

    2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

    3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zoo-tecnici;

    4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

  13. liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:

    1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;

    2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera I) punto 2;

    3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti. di effluenti zootecnici;

    4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

    5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;

  14. nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

  15. piano di emergenza: piano delle attivita' e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti;

  16. primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformita' con la normativa vigente;

  17. sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

  18. sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agro ambientali, su cui si effettua lo spandimento;

  19. sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l'effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;

  20. spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;

  21. stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

  22. stoccaggio di acque reflue agroalimentari: limitatamente alle acque destinate all'utilizzazione agronomica il deposito delle acque reflue agroalimentari;

  23. titolare del sito di' spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;

  24. trattamento: qualsiasi operazione, limitatamente alle acque e materie destinate all'utilizzazione agronomica, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

  25. zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.

    Art. 3.

    Attivita' di controllo delle acque reflue 1. Le province, i comuni e le autorita' di ambito territoriale ottimale (di seguito denominate AATO) di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 'Disposizioni in materia di risorse idriche'), nella sede del comitato provinciale di cui all'art. 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (di seguito denominata ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT e' tenuta ad attuare ai sensi dell'art. 3 della legge regionale.

    1. II programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via.

      prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

    2. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalita' e i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo eventualmente sottoscritti di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Le determinazioni della provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il gestore unico del SII di cui al decreto legislativo e alla legge regionale n. 81/1995 o, fino alla sua attuazione, con l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione.

    3. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del SII, agli enti competenti al controllo ed alla giunta regionale.

      Art. 4.

      Sistema informativo e flusso dati 1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30...

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