LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 18 - Memoria e responsabilita' - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei giusti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.

183, del 29 ottobre 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione e' impegnata a valorizzare la memoria degli uomini e delle donne che con coraggio civico e responsabilita' individuale hanno operato contro ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanita'.

  1. In particolare la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate al recupero, al ricordo, allo studio ed alla divulgazione della memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna, che hanno compiuto nella loro vita gesti e opere finalizzate alla salvezza degli ebrei dal genocidio perpetrato in nome dell'ideologia nazista e, parimenti, e' impegnata a preservare la memoria di ogni uomo e donna che ha contribuito a salvare la vita di persone e popoli oggetto di genocidi e crimini contro l'umanita'.

  2. Le iniziative patrocinate e sostenute dalla Regione per le finalita' della presente legge sono ricomprese nella definizione 'Memoria dei giusti'.

    Art. 2.

    Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti 1. Per la valutazione delle iniziative della Regione in applicazione della presente legge e' istituito un comitato di esperti e personalita' prescelte dall'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa.

  3. Tale organismo di consultazione e' denominato comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti, di seguito denominato comitato.

  4. Il comitato e' composto da 5 a 7 membri e dura in carica non oltre la scadenza della legislatura regionale.

  5. Il comitato e' presieduto dal Presidente in carica dell'assemblea legislativa, che puo' anche delegare un vicepresidente. Il presidente o sito delegato convoca le sedute del comitato e ne cura i lavori e le comunicazioni, senza diritto di voto.

    Art. 3.

    Iniziative 1. Tra le iniziative che la Regione puo' patrocinare, promuovere e sostenere sono ammessi: studi, ricerche, convegni, corsi e attivita' di formazione, pubblicazioni, raccolte librarie e documentazione da rendere accessibili presso musei, centri studi, fondazioni e biblioteche, intitolazioni di luoghi ed edifici, iniziative di recupero urbanistico ed ambientale, produzioni radiofoniche, televisive, multiniediali e cinematografiche.

  6. La giunta regionale, di concerto con l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, puo' adottare uno e piu'...

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