LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17 - Misure straordinarie in materia di organizzazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte prima n. 182 del 29 ottobre 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La presente legge viene adottata allo scopo di accrescere l'efficienza e la qualita' della organizzazione regionale, in particolare attraverso la revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorendo un processo di ricambio generazionale, una maggiore uniformita' gestionale del personale, nonche' la semplificazione della forma di direzione di enti strumentali, con conseguente riduzione della spesa regionale.

  1. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di cui al comma 1, anche in termini di qualificazione e formazione del personale e per una maggiore uniformita' dei reciproci sistemi professionali, al fine di rendere piu' agevole la mobilita' del personale per la razionalizzazione degli organici delle amministrazioni pubbliche.

    Art. 2.

    Applicazione per l'anno 2008 della legge regionale n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010

  2. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010, la Regione da' attuazione a quanto disposto dall'art. 3, commi da 90 a 95 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) in materia di stabilizzazione del lavoro precario, tramite le modalita' ed i criteri previsti dalla legge regionale 4 luglio 2007, n. 9 (Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale). Gli interventi si rivolgono al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa a tempo determinato nel quinquennio precedente il l° gennaio 2008 o li maturi in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Gli interventi si rivolgono altresi' ai soggetti individuati dall'art. 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244 del 2007, che abbiano gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 e che abbiano superato le procedure selettive di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2007 loro riservate; al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio a tempo determinato, essi, a domanda, potranno essere assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale n. 9 del 2007.

  3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, disciplinano le procedure per l'attuazione del comma 1.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto 'Regioni e Autonomie locali'.

    Art. 3.

    Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale 1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione di un incentivo.

  5. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

    1. abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2011, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto 'Regioni e Autonomie locali';

    2. abbiano almeno cinquantasette anni di eta' ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2011;

    3. non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio 1'anzianita' massima contributiva di 40 anni;

    4. non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di eta', utile per il collocamento a riposo d'ufficio;

    5. non abbiano gia' presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

  6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione, determinano le modalita' di attuazione della risoluzione consensuale, con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di risoluzione, all'incompatibilita' con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.

  7. La misura dell'incentivo non puo' essere superiore a 20 mensilita' del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalita', percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed e' calcolata con riferimento al periodo compreso fra l'anzianita' contributiva del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianita'.

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto 'Regioni e Autonomie locali'. Le modalita' di attuazione della risoluzione consensuale adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

    Art. 4.

    Misure in materia di organizzazione del sistema...

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