LEGGE REGIONALE 14 agosto 2008, n. 13 - Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 19 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stagione venatoria 2008-2009 applicazione regime di deroga 1. Per la stagione venatoria 2008-2009 i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 vengono attuati, nella Regione del Veneto, in conformita' a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e in attuazione e secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e successive modificazioni, nei limiti e per le motivazioni di cui all'allegato A.

  1. Per la stagione venatoria 2008-2009 il monitoraggio quindicinale di cui al comma 1 dell'art. 2-ter, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 come aggiunto dall'art. 3 comma 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 si effettua secondo le modalita' previste nell'allegato B.

    Art. 2.

    Controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche 1. Il controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche compete alle province ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' e successive modificazioni.

  2. La giunta regionale valuta annualmente la congruita' dei piani di controllo...

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