DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2008, n. 229 - Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 3, commi 15, 17 e 18 della legge 28 dicembre 1995, n.

549 recante 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica' e successive modifiche il quale consente alle regioni e alle province autonome di determinare con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione;

Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 recante 'Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali' e successive modifiche, con la quale e' stata data attuazione alle disposizioni di cui al sopra citato art. 3, commi 15, 17 e 18;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 che detta le disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa;

Visto l'art. 13, comma 12, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 47/1996;

Preso atto che il sopra citato art. 2, come sostituito dall'art.

13, comma 12, della legge di assestamento del bilancio 2008, innova le disposizioni per la determinazione delle riduzioni del prezzo alla pompa nei seguenti termini:

1) la determinazione della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996, e' riservata in via esclusiva alla giunta regionale, senza necessita' del decreto del Presidente della Regione;

2) ai fini della determinazione della riduzione del prezzo si assume, quale prezzo di riferimento, il prezzo minimo praticato nel territorio regionale, non rilevando a tal fine i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al dieci per cento;

3) la giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale, puo':

determinare, in via discrezionale, la riduzione da applicare al prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996;

disporre che la determinazione...

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