DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 aprile 2008, n. 12 - Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento del Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante (articolo 42-bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 6 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 42-bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione n. 804 di data 4 aprile 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionzmento del Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante (articolo 42-bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)',

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 42-bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), disciplina la costituzione, l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia denominata Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante, di seguito indicata con il termine 'centro'.

Art. 2.

Ordinamento e funzioni del Centro 1. Il Centro, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e' un agenzia della Provincia, con sede in Rovereto, dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica; il centro e' sottoposto ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale.

  1. Al sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dell'allegato A della medesima legge, il dipartimento provinciale di riferimento del Centro e' il dipartimento istruzione.

  2. Ferme restando le funzioni delle istituzioni scolastiche e formative in materia di aggiornamento del proprio personale in servizio, il Centro, secondo quanto previsto dall'art. 42-bis della medesima legge provinciale, ha il compito di provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte agli insegnanti del sistema educativo provinciale, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, ad altre attivita' formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale.

  3. Il Centro svolge le seguenti attivita':

    1. provvede alla formazione del personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative, anche per quanto riguarda l'anno di formazione obbligatoria dei docenti assunti a tempo indeterminato, con particolare attenzione agli aspetti metodologici e curriculari nonche' al sostegno all'innovazione;

    2. provvede alla formazione di figure strumentali al supporto delle progettualita' delle istituzioni scolastiche e formative e dell'attivita' formativa complessiva;

    3. offre supporto ai dirigenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dell'attivita' di progettazione dell'offerta formativa rivolta al personale dell istituzioni stesse;

    4. promuove e collabora con soggetti pubblici e privati alla realizzazione di percorsi formativi, certificati o certificabili anche in termini di crediti e di competenze, anche a livello nazionale e internazionale;

    5. promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra gli operatori nazionali e internazionali della formazione.

  4. Per la migliore definizione delle proprie attivita', il centro promuove forme di partecipazione e coinvolgimento degli insegnanti, delle loro associazioni professionali e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale.

  5. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle proprie finalita', il centro puo' attivare forme di collaborazione, in Italia ed all'estero, con enti o istituzioni pubbliche o private operanti nell'ambito della formazione iniziale, continua e dell'aggiornamento del personale insegnante e con universita'.

    Art. 3.

    Organi del Centro 1. Sono organi del Centro:

    1. il direttore;

    2. il comitato scientifico;

    3. il revisore dei conti.

    Art. 4.

    Direttore 1. Il direttore e' nominato dalla Giunta provinciale, secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento).

  6. Il direttore assicura la gestione del centro, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT