LEGGE REGIONALE 30 luglio 2008, n. 21 - Norme in materia di spettacolo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali 1. La Regione riconosce lo spettacolo come espressione artistica, componente essenziale della cultura, fattore di aggregazione, di sviluppo economico e condizione fondamentale per la vita democratica e la crescita del territorio lombardo. La Regione nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la liberta' di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale.

  1. La Regione si impegna, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali e nelle forme e nei modi da esse consentiti, a promuovere iniziative atte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, coreografico, in quanto presupposto fondamentale per la continuita' e lo sviluppo delle attivita' di spettacolo.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione e finalita' 1. La presente legge definisce, nel rispetto dei principi fondamentali in materia, il quadro degli interventi che la Regione, in collaborazione con province e comuni e in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo delle attivita' teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive al fine di:

    1. promuovere la diffusione dello spettacolo;

    2. valorizzare le espressioni artistiche tradizionali e contemporanee;

    3. promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro in vernacolo, della musica popolare lombarda e del teatro di marionette e burattini;

    4. riconoscere le espressioni artistiche di strada come forma di spettacolo;

    5. favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione;

    6. valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo;

    7. promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;

    8. avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo, con particolare riguardo ai giovani;

    9. favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo;

    10. favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee.

    Art. 3.

    Programmazione degli interventi 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e in coerenza con gli obiettivi del Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva una deliberazione-quadro triennale, quale strumento di programmazione degli interventi nel settore dello spettacolo.

  2. La deliberazione-quadro definisce:

    1. il quadro conoscitivo;

    2. le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire;

    3. le forme di raccordo con altri piani e programmi settoriali per gli aspetti di comune rilevanza;

    4. i criteri e le modalita' per il finanziamento degli interventi;

    5. le priorita';

    6. gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

    7. le modalita' per la realizzazione del monitoraggio.

  3. In attuazione della deliberazione-quadro, la giunta regionale approva annualmente un programma d'interventi con il quale definisce in particolare:

    1. le tipologie di interventi articolati per ambito;

    2. i tempi di realizzazione;

    3. la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori.

  4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti.

    Art. 4.

    Fondo unico regionale per lo spettacolo 1. E' istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) nel quale confluiscono le risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo.

  5. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

    Art. 5.

    Fondo di rotazione 1. E' istituito un apposito fondo di rotazione al fine di finanziare progetti inerenti alla produzione cinematografica, nonche' alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attivita' di spettacolo.

  6. Le modalita' di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della giunta regionale.

  7. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

    Art. 6.

    Fondo di garanzia 1. La Regione facilita l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.

  8. Le modalita' di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della giunta regionale.

  9. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

    Art. 7.

    Destinatari di finanziamenti 1...

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