N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3531/07 del R.G. promossa da Magari Yuri, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Piantini e Michela Piantini, del Foro di Arezzo (ricorrente), contro 'Toro Assicurazioni S.p.A.', in persona del legale rappresentante pro tempore, societa' difesa dagli avv.

Dario Cappelli e Niki Rappuoli, del Foro di Arezzo, (resistente).

Il sig. Magari Yuri, a bordo di motociclo assicurato con 'Toro Assicurazioni' S.p.A., in data 25 maggio 2007 veniva a collisione con altro motociclo, condotto da Rossi Jacopo. Avendo, nell'impatto, subito danni alla persona e ritenuta l'esclusiva o prevalente responsabilita' del Rossi nella causazione del sinistro, Magari Yuri, ritenuto insufficiente il risarcimento danni corrispostogli da 'Toro Assicurazioni' S.p.A., adiva questo giudice di pace mediante ricorso ex art. 3 legge n. 102/2006, recante disposizioni sulla estensione del c.d. 'rito del lavoro' ai sinistri stradali con lesioni personali. La richiesta di risarcimento veniva inviata alla sua Assicurazione ('Toro Assicurazioni' S.p.A., anziche' all'assicurazione di controparte, e cio' in relazione a quanto stabilito dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (in G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005 - Codice delle Assicurazioni private), il quale prevede che, qualora non si raggiunga un accordo, il danneggiato possa proporre 'l'azione diretta di cui all'art. 145, secondo comma nei soli confronti della propria impresa di assicurazione'.

Fissata, per la comparizione delle parti ex artt. 415 e 416 c.p.c., l'udienza del 12 febbraio 2008, si costituiva la convenuta 'Toro Assicurazioni S.p.A.', in persona del suo legale rappresentante, nonche' il presunto danneggiante Jacopo Rossi, il quale sollevava, preliminarmente e nel rito, eccezione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 149, d.lgs. n. 205/2005, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni, la risarcibilita' in capo alla sola sua assicurazione per R.C.T.

Chiedeva pertanto sospendersi il giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Alla predetta udienza questo Giudice di pace riteneva opportuno approfondire le questioni sollevate dal predetto resistente e differiva l'udienza al 22 luglio 2008. A tale udienza questo magistrato onorario, ritenuto di condividere le eccezioni sollevate, si riservava l'invio di propria ordinanza alla predetta Corte, cosi' accogliendo l'istanza di parte resistente.

Si osserva al riguardo:

Nel presente giudizio l'attore ha promosso azione di risarcimento danni, causati da circolazione di veicoli, convenendo in giudizio, ex art. 149, comma 6 d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ('Codice delle assicurazioni'), la propria compagnia di assicurazione. In assenza di detto articolo, l'azione risarcitoria sarebbe stata invece esercitata nei confronti del responsabile del danno, soggetto diverso dall'odierna convenuta: alla stessa maniera l'azione sarebbe stata esercitata qualora 1'art. succitato fosse ritenuto in...

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