N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Nella seduta giurisdizionale del 21 febbraio 2008;

Esaminato il ricorso proposto dall'avv. Giulio Dimini avverso la decisione in data 20 gennaio 2007, con la quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici;

Udita la relazione del consigliere avv. Ubaldo Perfetti;

Sentito il Procuratore generale;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 192/07 originato dal ricorso dell'avv. Giulio Dimini di Trieste, depositato l'8 maggio 2007, con il quale l'interessato ha impugnato il provvedimento disciplinare del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste di applicazione a suo carico della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi dodici.

Esaminati gli atti e ritenuto in fatto Con ricorso depositato presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste l'8 maggio 2007 l'avv. Giulio Dimini ha impugnato la decisione di quell'organo disciplinare con la quale e' stata applicata a suo carico la sanzione della sospensione per mesi dodici dall'esercizio della professione.

A seguito delle dichiarazioni di fallimento di alcune societa' di cui l'avv. Giulio Dimini era stato amministratore e della sua conseguente sottoposizione a procedimento penale per i reati fallimentari contestatigli, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste, con decisione 18 giugno 1999, aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare contestando la commissione degli stessi fatti di cui all'imputazione penale e riguardanti comportamenti tenuti dall'avv. Dimini nella triplice veste di (a) vice presidente della Tripcovich S.p.A., dichiarata fallita il 12 luglio 1994 ed imputato nel procedimento penale n. 376/95 r.g. della Procura della Repubblica di Trieste, (b) amministratore della Trisea S.p.A., dichiarata fallita il 30 giugno 1994, ed imputato nel procedimento penale n. 377/95 r.g. della medesima Procura, (c) amministratore della Finarma S.p.A., dichiarata fallita il 2 agosto 2004 ed imputato nel procedimento penale n. 378/95 r.g. della stessa Procura.

Con sentenza n. 1919/05, del 27 ottobre 2005, irrevocabile il 10 ottobre 2006, il Tribunale penale di Trieste assolveva l'avv. Dimini da taluni dei reati contestatigli parte con la formula 'perche' il fatto non sussiste' parte con dichiarazione di 'non doversi procedere per intervenuta prescrizione' mentre - per quanto qui interessa - con sentenza n. 1917/05 del 27 ottobre 2005, depositata il 7 novembre 2005, irrevocabile il 6 ottobre 2006, gli veniva applicata ex art.

444 c.p.p. la pena di anni due di reclusione per altri dei reati oggetto dell'iniziale contestazione.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste - che, come detto, aveva disposto nel frattempo l'apertura del procedimento disciplinare incolpando l'avv. Dimini degli stessi fatti lui contestati in sede penale - con decisione del 20 gennaio 2007, notificata all'interessato il 18 aprile 2007 - gli applicava la sanzione disciplinare della sospensione per mesi dodici dall'esercizio della professione ritenendolo responsabile dei comportamenti per i quali in sede penale era stata pronunciata sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p.; cio' per il motivo che la sentenza di c.d. patteggiamento, divenuta irrevocabile, esplicava nel procedimento disciplinare l'effetto previsto dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis e 653, comma 1-bis c.p.p. con la conseguenza che, dovendosi intendere ai sensi della prima quale sentenza di condanna e della seconda quale fonte di giudicato nella sede disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale ed all'affermazione che l'imputato lo aveva commesso, non restava spazio all'organo disciplinare per ricostruire la portata fattuale dei comportamenti come invece pretendeva l'incolpato che invocava la possibilita' di dimostrare, con apposita istruttoria, la sua estraneita' ai fatti e non colpevolezza.

Impugnando innanzi a questo Consiglio Nazionale Forense la decisione disciplinare di cui trattasi ed invocandone l'annullamento - oltre a prospettare una lettura costituzionalmente adeguata degli artt. 445, comma 1-bis e 653, comma 1-bis c.p.p. alla cui stregua la sentenza di c.d. patteggiamento che si limiti (come quella in esame) a dare atto dell'inesistenza di cause di proscioglimento senza enunciazione degli accertamenti circa la sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e l'affermazione che l'imputato l'ha commesso, si dovrebbe ritenere priva dell'effetto proprio del giudicato l'avv. Giulio Dimini insiste per essere ammesso a provare fatti e circostanze in grado, a suo parere, di escludere la propria responsabilita' disciplinare e per l'effetto chiede disporsi '(...) l'acquisizione delle fonti di prova menzionate nei decreti di apertura del giudizio n. 376/95 e n. 520/95 R.G. G.I.P. e R.G.N.R.

nonche' n. 377/95 R.G.N.R. n. 773/95 R.G. G.I.P.' riservandosi la richiesta di prova per testi sui fatti illustrati nella narrativa del suo ricorso.

Strumentalmente a cio' solleva eccezioni di illegittimita' costituzionale degli artt. 445, comma 1-bis e 653, comma 1-bis c.p.p.

per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma e 111 della Costituzione per l'irragionevolezza dell'equiparazione della...

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