N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Calafato Calogero, nato il 19 aprile 1966 a Ravanusa (Agrigento), maresciallo CC. in servizio presso il R.O.S. di Palermo, imputato di diffamazione aggravata (artt. 47 n. 2, 227 commi 1 e 2 c.p.m.p.).

Calafato Calogero veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale militare per rispondere del reato di diffamazione aggravata. Secondo l'accusa, e come si rileva dalla lettura del capo d'imputazione, egli, in un esposto inviato a diverse autorita', avrebbe offeso la reputazione del brig. CC. Ferreri Maurizio attribuendogli vari fatti determinati.

All'udienza del 5 ottobre 2005 la difesa dell'imputato sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, a differenza dell'art. 596 c.p. e alle condizioni da questo poste ai commi 3 e 4, non prevede la possibilita' di provare i fatti attribuiti. Il Tribunale, accogliendo la questione, emetteva sotto la stessa data la relativa ordinanza. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 49 del 25 febbraio - 4 marzo 2008, dichiarava la manifesta inammissibilita' della questione sotto due profili: per un verso l'omissione, da parte del Tribunale, della descrizione del caso concreto; e per altro verso la mancata indicazione di quella tra le tre ipotesi previste dall'art. 596, comma 3 c.p. che ricorrerebbe nel caso di specie. All'udienza odierna, pertanto, la difesa dell'imputato risollevava la questione di legittimita' costituzionale negli stessi termini gia' esposti.

Secondo quanto si ricava dal capo d'imputazione e dai documenti prodotti dalle parti all'udienza del 5 ottobre 2005 (ff. 16-113), il Calafato, maresciallo capo CC. in servizio presso la sezione anticrimine corpo Carabinieri di Monreale (Palermo), con un esposto indirizzato in data 25 ottobre 2004 a vari Comandi dell'Arma e a varie autorita' giudiziarie, avrebbe offeso la reputazione del brig.

CC Maurizio Ferreri attribuendogli i fatti determinati di spendere con disinvoltura il nome di un sostituto procuratore generale di Caltanissetta, di lasciare l'auto di servizio incustodita sulla pubblica via, di occupare abusivamente un seminterrato grazie alla compiacenza di istituzioni locali, di mancare di riservatezza cosi' pregiudicando la sicurezza del sostituto procuratore generale e di colleghi del Ferreri, di vivere indebitamente di luce riflessa senza far sapere di non avere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT