N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1448/2008, proposto da Caruti Lamberto, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, piazzale Roma n. 464;

Contro il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena M. Morino,

Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian e Maurizio Ballarin dell'avvocatura civica del Comune di Venezia, con domicilio eletto in Venezia, S. Marco n. 4091, per l'annullamento della nota prot. n. 0146908 del 3 aprile 2008 della Direzione attivita' produttive, sviluppo economico avente ad oggetto 'diniego - richiesta di nuova autorizzazione di pubblico esercizio' ricevuta in data 28 maggio 2008 e dell'ordinanza n. 2007/384 del 20 luglio 2007 del sindaco del Comune di Venezia avente ad oggetto 'disciplina dell'insediamento dei pubblici esercizi nel territorio comunale.

Ordinanza';

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2008 - relatore il referendario Stefano Mielli - l'avv. Zanchi in sostituzione di Bianchini per la parte ricorrente e l'avv. Ongaro per il Comune di Venezia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

F a t t o e d i r i t t o 1. - Il ricorrente il 3 marzo 2008 ha presentato al Comune di Venezia un'istanza per il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel Sestiere di San Marco.

Il comune, con nota del 3 aprile 2008, ha respinto l'istanza per l'indisponibilita' di licenze nuove o derivanti da cessazioni, considerando il numero di esercizi presenti idoneo a soddisfare i bisogni di fruizioni dei residenti e dei turisti.

Il predetto diniego si fonda sulla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e sul contenuto dell'ordinanza sindacale n. 384 del 20 luglio 2007, impugnata congiuntamente al diniego con il ricorso in epigrafe.

Tale ordinanza dispone che ai fini dell'applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 e dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n.

25, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di pubblico esercizio esclusivamente nei casi di cessazione, revoca o decadenza.

  1. - Nel ricorso l'ordinanza n. 384 del 20 luglio 2007 e il diniego sono impugnati con il primo, secondo, terzo quarto e quinto motivo, sostenendo:

    che il provvedimento impugnato costituirebbe violazione del giudicato formatosi nel giudizio definito dalla decisione del Consiglio di Stato 21 giugno 2007, n. 3330 (in cui il ricorrente non era parte);

    che le norme statali che avevano previsto il potere di programmazione in materia di esercizi di alimenti e bevande e la possibilita' di un contingentamento numerico dei medesimi, sarebbero state abrogate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che l'integrale liberalizzazione del settore discenderebbe direttamente dalla norme del Trattato istitutivo dell'Unione europea e dall'art. 41 della Costituzione;

    che l'ordinanza sarebbe contraddittoria, carente di istruttoria e motivazione per aver richiamato la normativa gia' abrogata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e per non aver verificato l'attualita' del contingente numerico rispetto all'equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente;

    che difetterebbero i presupposti per l'adozione di un'ordinanza sindacale;

    che il diniego sarebbe illogico, irragionevole e privo di motivazione perche' la reiezione dell'istanza si fonda su un'ordinanza sindacale ritenuta priva dei caratteri propri del provvedimento d'urgenza.

  2. - Il Collegio, al fine di verificare solo sommariamente, in questa sede, l'infondatezza di tali censure, nella misura necessaria a dimostrare che la questione di costituzionalita' di seguito prospettata in riferimento al sesto motivo e' rilevante, osserva che le doglianze prospettate ricalcano pedissequamente quelle proposte in un analogo ricorso respinto con la recente sentenza di questo tribunale 4 ottobre 2008, n. 3209, e che allo stato non emerge alcun elemento per discostarsi dalle argomentazioni e dalle considerazioni svolte in quella sede.

  3. - Con il sesto motivo, non proposto nel ricorso che ha dato luogo alla citata sentenza del tribunale 4 ottobre 2008, n. 3209, il ricorrente contesta il...

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