N. 68 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 22 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Viterbo nel procedimento penale a carico di L.P., iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, fra le ipotesi di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, quella dei reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre;

che il giudice a quo premette che, a seguito di una colluttazione avvenuta all'uscita da una discoteca, due persone si erano procurate reciprocamente lesioni personali, giudicate guaribili in cinque giorni, quanto ad uno dei contendenti, e in trenta giorni, quanto all'altro;

che dal fatto erano quindi scaturiti due procedimenti penali:

il primo davanti al rimettente Giudice di pace, competente per il reato di lesioni personali di durata inferiore ai venti giorni; il secondo davanti al Tribunale di Viterbo, competente per le lesioni di durata superiore;

che il rimettente riferisce, altresi', di aver preliminarmente respinto l'istanza del difensore dell'imputato di riunione del processo con quello pendente davanti al Tribunale di Viterbo, sul rilievo che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 non contempla tra le ipotesi di...

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