N. 65 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza del 1° aprile 2008 dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, nel procedimento penale a carico di D. L T. ed altro, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nonche' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all'art. 117 della Costituzione (recte: art. 117, primo comma, della Costituzione);

che il rimettente, nel corso di un giudizio penale concernente il reato previsto dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, censura innanzitutto l'art. 1, comma 547, della legge n.

266 del 2005, il quale stabilisce che per le violazioni di cui al citato art. 110, comma 9, commesse in data antecedente alla sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, deducendo che le violazioni poste in essere anteriormente al 1° gennaio 2006 continuano ad avere rilevanza penale, nonostante le fattispecie gia' configurate quale reato contravvenzionale dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 siano state trasformate in illecito amministrativo;

che, a suo avviso, la norma violerebbe in tal modo gli...

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