N. 62 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudice: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza del 7 aprile 2008 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto Cavalli Andrea contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Cavalli Andrea nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia per Cavalli Andrea e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La IV Sezione del Consiglio di Stato, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva rigettato il ricorso avverso la irrogazione, nei confronti di un caporal maggiore dell'Esercito italiano in servizio permanente, della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilita', per l'organo competente all'adozione delle sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina non solo in senso piu' favorevole all'incolpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore di questo.

1.1. - Riferisce il rimettente che il ricorrente nel giudizio a quo, condannato alla pena detentiva di un anno a quattro mesi di reclusione, a seguito di 'patteggiamento', in relazione ad una imputazione di detenzione a fini di 'spaccio' di sostanze stupefacenti, aveva impugnato di fronte al giudice amministrativo il provvedimento col quale, stante il ricordato pregiudizio penale, il competente direttore generale del Ministero della difesa, nonostante il 'parere favorevole a conservare il grado espresso dalla Commissione di disciplina', aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

Avendo l'adito Tribunale amministrativo rigettato il ricorso precisa il Collegio -, la relativa sentenza era stata gravata di appello, affidato a cinque motivi, quattro dei quali erano stati dichiarati infondati con separata sentenza parziale. Con riferimento al restante motivo, avente ad oggetto la compatibilita' costituzionale del citato art. 75 della legge n. 599 del 1954, il Consiglio di Stato, ritenendolo non manifestamente infondato e rilevante ai fini della definizione del giudizio - cio', in particolare, in quanto solo la rimozione della norma in discorso avrebbe consentito l'accoglimento del gravame - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la norma impugnata, originariamente applicabile ai sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica ed estesa, dall'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), ai volontari di truppa in servizio permanente, quale e' l'appellante nel giudizio a quo, prevede che l'organo competente per l'adozione della sanzione disciplinare possa discostarsi, in casi di particolare gravita', dal parere reso dalla Commissione di disciplina anche in senso sfavorevole all'incolpato.

1.2. - Detta previsione, ad avviso del rimettente, violerebbe l'art. 3 della Costituzione. Osserva, sul punto, che la finalita' del procedimento disciplinare e' quella di 'salvaguardare la corretta sussistenza dell'ordinamento particolare al quale si riferisce, con l'effetto dissuasivo proprio delle sanzioni': percio', verificatasi un'infrazione, essa viene valutata da una apposita Commissione, composta da esperti, che la 'ascrive ad una particolare categoria per la quale e' prevista l'irrogazione di una specifica sanzione'.

Trattandosi, prosegue il rimettente, di vicenda interna ad un ordinamento particolare, la normativa prevede che il vertice della amministrazione interessata (prima il Ministro, ora, per effetto della differenziazione delle competenze, il direttore generale del personale militare) possa, 'apprezzando elementi esterni alla fattispecie' applicare, con finalita' essenzialmente umanitarie, una sanzione meno grave.

Espressione di tale orientamento sono non solo l'art. 114, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato), ma anche l'art. 46 della legge 3 giugno 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di Finanza), nonche' l'art. 42 della legge 19 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), disposizioni, queste ultime, emanate nello stesso arco di tempo che, anche se ne 'e' dubbia in giurisprudenza la sfera di applicazione', sono, in ogni caso, riferibili 'a soggetti con il medesimo stato giuridico dell'appellante'.

Solamente la disposizione censurata, oltre a quella applicabile al procedimento disciplinare degli ufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica, cioe' l'art. 88 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), consente, in casi di particolare gravita', un intervento in malam partem.

Ravvisa in cio' il...

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