N. 61 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE,

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 15 febbraio e il 20 giugno 2008, depositati in cancelleria il 25 febbraio e il 26 giugno 2008 ed iscritti ai nn. 13 e 30 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008, depositato il successivo 25 febbraio ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera

s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che 'nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di 'governo del territorio', competenza riconosciuta anche alle Regioni a statuto speciale attraverso legge costituzionale n.

    3/2001, la materia gestione dei rifiuti rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.' e che le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente inderogabili per i legislatori regionali.

    La difesa erariale premette, ancora, che, per il 'combinato disposto dell'art. 117, comma 1, Cost. e dell'art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta' sono inderogabili per la Regione pure le norme dettate dalle fonti comunitarie intervenute in materia di rifiuti, in specie le direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE, nonche' i principi delineati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, la quale ha elaborato, in particolare, la definizione di rifiuto.

    2.1. - Cio' premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri censura, anzitutto, i commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, i quali prevedono:

    (art. 14, comma 1) che 'i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da suoli naturali, da versanti in frana o conseguenti ad attivita' di sistemazione idraulica e manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti, la cui qualita' ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006. La provenienza del materiale deve essere espressamente dichiarata dal progettista in fase di progettazione preliminare delle relative opere o, nel caso di interventi assoggettati a denuncia di inizio attivita', dal soggetto titolare dell'intervento cui le opere si riferiscono';

    (art. 14, comma 2) che 'i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformita' alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, se derivanti da:

    a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152/2006;

    b) siti gia' assoggettati ad attivita' finalizzate alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente;

    c) siti gia' destinati ad attivita' di gestione dei rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

    d) siti ove siano state esercitate attivita' produttive commerciali, artigianali e industriali che risultino dimesse e che possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad esclusione delle attivita' agricole;

    e) attivita' di sistemazione idraulica e di manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti la cui qualita' ambientale non risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006'.

    2.2. - Il ricorrente censura tali disposizioni sotto due diversi profili.

    2.2.1. - Ne lamenta, per un verso, il contrasto con il diritto comunitario e, pertanto, la contrarieta' al 'combinato disposto degli artt. 117, comma 1, Cost. e 2, comma 1, della legge cost. 4/1948', in quanto esse, stabilendo in via astratta condizioni al presentarsi delle quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti, prevedrebbero delle esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, laddove per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) e' rifiuto 'qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi' e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (viene richiamata in proposito la sentenza 18 aprile 2002, causa C‑9/00,

    Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non puo' essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione 'caso per caso'.

    2.2.2. - Ne lamenta, per altro verso, la contrarieta' all'art.

    117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto esse recherebbero una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il quale 'le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, percio', esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente, ove cio' sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi'.

    2.3. - Il ricorrente censura, in via consequenziale, anche il comma 3 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, secondo cui 'i materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere avviati, in via prioritaria, ad attivita' di riutilizzo diretto o ad attivita' di riutilizzo presso impianti fissi di lavorazione di inerti; qualora cio' non sia possibile, devono essere destinati ad attivita' quali la gestione ordinaria di discariche, l'utilizzo in operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, il recupero ambientale di siti gia' destinati ad attivita' estrattive, il recupero di versanti e di zone di frana, i miglioramenti fondiari ed agrari, o qualunque altra opera, di titolarita' pubblica o privata, per la quale sia necessario l'utilizzo di terra, rocce, ghiaia e sabbia'.

    L'illegittimita' di questa disposizione deriverebbe dalla circostanza che essa regola la gestione di materiali inerti da scavo che il ricorrente assume essere stati illegittimamente sottratti alla piu' rigorosa disciplina statale dagli impugnati commi 1 e 2.

    2.4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, il comma 6 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, per il quale 'la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n.

    152/2006'.

    Tale disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti da scavo 'molto rigorosa' e 'ne esclude l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo gia' oggetto di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti'.

    2.5. - Il ricorrente censura, infine, l'art. 21 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 secondo cui:

    (art. 21, comma 1) 'i centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, costituiscono fase di conferimento per la consegna, anche in forma differenziata, dei rifiuti da parte dei...

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