LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 16 - Provvedimenti urgenti e indifferibili.

(Pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 26 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge Art. 1.

Provvedimenti urgenti e indifferibili 1. Alla lettera j) del comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 concernente 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennali 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)' dopo le parole 'capitolo 12485 - UP.B. 02.02.008 denominato 'Interventi per opere inferiori a 5 miliardi - L. 1° marzo 1986, n. 64 - piano annuale di attuazione' 'sono inserite le seguenti parole 'ad eccezione di una quota pari ad Euro 2.137.749, 13 attribuita alla Direzione LL.PP.,

Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attivita' di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo'.

  1. L'art. 43 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennali 2005-2007 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2005), cosi' come successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 23 (Modifiche alla legge regionale n. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) e' sostituito nei seguenti termini:

    'Art. 43 - Modifiche alla L.R. 13 ottobre 1998, n. 118.- 1.

    All'art. 1 (Finalita' della legge) della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianita' di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977) sono aggiunti i seguenti commi:

    '2-bis. Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche' e' riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianita' attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali e' stato applicato il comma 1, quantificato tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito, a parita' di anzianita' di servizio, al momento dell'in quadramento in ruolo regionale, nella qualfica attualmente ricoperta.

    2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24 gennaio 1998, presuntivamente quantificate per 1'esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito della UPB 02.01.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci'.

  2. Al Prospetto 'C' Parte Spesa - Variazione in termini di competenza e cassa per capitoli - allegato alla legge regionale 29 luglio 2008 n. 12 recante 'Modifiche ed integrazioni di norme vigenti' la variazione in diminuzione di Euro 125.000,00 relativa al capitolo di spesa 121543 - UPB 14.01.005 - denominato 'Contributi ai piccoli Comuni per applicazione ICI agevolata a favore dei residenti' e' eliminata.

  3. Il comma 51 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 concernente Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008) e' eliminato. Alla tabella 'Allegato 3' di cui al comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 la destinazione dello stanziamento pari ed € 8.000.000,00 delle economie vincolate riprogrammate iscritte sul capitolo 172334 -UPB 06.02.002 e' sostituita dalla seguente destinazione:

    1. per la quota pari ad € 1.000.000,00 al capitolo i 1464 UPB 14.01.002 denominato 'Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni e del Programma di Riordino Territoriale di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 143 del 27 dicembre 1997';

    2. per la quota pari ad € 1.000.000,00 al capitolo 12490 UPB 02.02.010 denominato 'Oneri per interventi di Cofinanziamento di Programmi Comunitari e Nazionali e di Interventi di programmazione negoziata';

    3. per la quota pari ad € 3.000.000,00 al capitolo 152303 UPB 10.02.001 denominato 'Cofinanziamento interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli Edifici Scolastici';

    4. per la quota pari ad € 1.400.000,00 al capitolo 182351 UPB 06.02.001 denominato 'Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento';

    5. per la quota pari ad € 1.300.000,00 al capitolo 282454 UPB 08.02.020 denominato 'Partecipazione al Programma Galileo legge regionale 25 agosto 2006, n. 29, art. 42';

    6. per la quota pari ad € 300.000,00 al capitolo 282455 UPB 08.02.002 denominato 'Interventi per il consolidamento di siti produttivi legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 art. 44'.

  4. Per il perseguimento delle finalita' previste dal Protocollo di Kyoto relativamente alla riduzione delle emissioni climatizzanti, e' istituito su tutto il territorio regionale il Bollino Blu di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 28 febbraio 1994 'Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti'.

  5. Il Bollino Blu di cui al comma 5 si applica, ai fini della circolazione sul territorio regionale, a tutti i veicoli a motore di proprieta' di persone, imprese od enti aventi residenza o sede legale nella Regione Abruzzo.

  6. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare i criteri per la definizione delle modalita' operative di applicazione del Bollino Blu sul territorio regionale.

  7. L'applicazione della disciplina di cui al comma 5 e' rimessa alla competenza dei Comuni.

  8. Il comma 5 dell'art. 6 (Autorizzazione Integrata ambientale) della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 concernente 'Disposizioni in materia ambientale' e' sostituito dal seguente:

    '5. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31130 UPB 03.03.001 denominato 'Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' da altri costi istruttori relativi al procedimento e dalle sanzioni'.

  9. All'art. 3, comma 1, lettera i) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 concernente 'Norme per la gestione integrata dei rifiuti' le parole 'non costituisce attivita' di stoccaggio' e le parole 'con provvedimento sindacale' sono soppresse.

  10. All'art. 3, comma 1, lettera j) della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'isola ecologica' sono sostituite dalla parola 'ecopunto'.

  11. All'art. 3, comma 1, lettera m) della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'comunque per non oltre 48 ore, senza che cio' costituisca attivita' di stoccaggio' sono soppresse.

  12. All'art. 4, comma 1, lettera v) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'art. 5, comma 6' sono sostituite dalle parole 'art.

    34, comma 4'.

  13. All'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 il comma 3 e' sostituito dal seguente comma 3:

    '3. L'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), f), e

    g), e' di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; 1'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere c), d), e), h), 1), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), e' attribuita alla competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale; gli atti di cui al comma 1, lettere i), j) e k) sono adottati dalla Direzione competente in materia della Giunta Regionale, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modfiche'.

  14. All'art. 5, comma 3, lettera d) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole '15' sono sostituite con '151'.

  15. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'art. 6, comma 1' sono sostituite con 'art. 15, comma 1'.

  16. All'art. 7, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole '15' sono sostituite con '15, comma 4'.

  17. All'art. 7, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'comma 2' sono sostituite con 'commi 3 e 4'.

  18. All'art. 7, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'art. 3, comma 1' sono sostituite con 'art. 4, comma 1, lettera p)'.

  19. All'art. 9, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'art. 7, comma 1' sono sostituite con 'art. 15, comma 1'.

  20. All'art. 23, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'art. 51' sono sostituite con 'articoli 52 e 53'.

  21. All'art. 24, comma 4, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'all'art. 20' sono sostituite con 'all'art. 22'.

  22. All'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'o impone la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento' sono soppresse.

  23. All'art. 53, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 il periodo contente le parole 'A tal fine puo', tra l'altro, individuare impianti di smaltimento esistenti, localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e disporre la realizzazione diretta, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti, e' soppresso.

  24. All'art. 53 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 i commi 2 e 3 sono abrogati.

  25. All'art. 55, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole 'i costi degli interventi, compresi gli...

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