LEGGE REGIONALE 27 marzo 2008, n. 6 - Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 28 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

  1. Lo stato di previsione dell'entrata della regione Umbria per l'anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (tabella A), e' approvato in euro 6.226.428.787,71 in termini di competenza e in euro 6.821.932.914,34 in termini di cassa.

  2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2008 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

  3. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.

    13 e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolazione in unita' previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2008 e' determinata cosi' come previsto dallo stato di previsione delle entrate (tabella A).

    Art. 2.

    Stato di previsione della spesa

  4. Lo stato di previsione della spesa della regione Umbria per l'anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (tabella B), e' approvato in euro 6.226.428.787,71 in termini di competenza e in euro 6.821.932.914,34 in termini di cassa.

  5. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

  6. E' altresi' autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

  7. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e unita' previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2008 e' determinata cosi' come previsto dallo stato di previsione della spesa (tabella B).

    Art. 3.

    Quadro generale riassuntivo

  8. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2008 annesso alla presente legge.

    Art. 4.

    Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla unita' previsionale di base 0.01.002 dell'entrata

  9. L'avanzo finanziario presunto di euro 1.034.039.119,42 iscritto alla unita' previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2007, e' destinato agli interventi indicati nella tabella I) allegata alla presente legge.

  10. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2008 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

    Art. 5.

    Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2008

  11. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2008 ammontano a euro 1.468.019.327,00 e sono destinate agli interventi indicati nella tabella M) allegata alla presente legge.

    Art. 6.

    Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale

  12. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2008, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unita' previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati 'Regione Umbria' presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

  13. La Giunta regionale e', altresi', autorizzata, ai sensi dell'art.

    46, comma 3 della legge regionale n. 13/2000, ad effettuare variazioni compensative fra le unita' previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

    Art. 7.

    Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

  14. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell'elenco n. 1) allegato alla presente legge.

  15. Sono in ogni caso integrabili tutte le unita' previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art.

    82, comma 3 della legge regionale n. 13/2000.

    Art. 8.

    Fondo di riserva per le spese impreviste

  16. In osservanza dell'art. 43 della legge regionale n. 13/2000 e' approvato l'elenco n. 2) allegato alla presente legge.

    Art. 9.

    Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

  17. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 44 della legge regionale n. 13/2000 e' stabilito per l'anno 2008 in euro 475.315.579,36 e iscritto nella unita' previsionale di base 16.1.002.

    Art. 10.

    Autorizzazione al ricorso all'indebitamento

  18. Per conseguire il pareggio...

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