DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 aprile 2008, n. 10 - Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5).

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Visto l'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 709 di data 28 marzo 2008 concernente l'approvazione del 'Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n.

5)';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale', disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE); in particolare il regolamento definisce:

  1. l'individuazione e la messa a disposizione da parte della provincia del personale;

  2. l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;

  3. i tempi e le modalita' di soppressione dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi, istituito dall'art. 11-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

    1. Questo regolamento disciplina altresi' la composizione e il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani, di seguito denominato 'osservatorio', come istituito dall'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”).

      Art. 2.

      Ordinamento e funzioni dell'IPRASE 1. L'IPRASE, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e' ente strumentale della provincia, con sede in Trento, dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, contabile, tecnica ed organizzativa; l'IPRASE e' sottoposto ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo della giunta provinciale.

    2. L'IPRASE, al fine di sostenere l'attivita' del sistema educativo provinciale e secondo quanto stabilito dall'art. 42 della legge provinciale, ha il compito di:

  4. promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative ivi compreso quello relativo alla condizione giovanile;

  5. promuovere l'innovazione e l'autonomia scolastica anche attraverso il supporto scientifico ad iniziative di sperimentazione educativa e formativa attivate nell'ambito del sistema educativo provinciale;

  6. fornire supporto tecnico e collaborazione alle istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo nonche' alle strutture competenti della provincia;

  7. collaborare con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione;

  8. collaborare con il centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante, secondo quanto disposto dall'art. 42-bis della legge provinciale, per le attivita' di formazione degli operatori della scuola, anche in riferimento al personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative con sedi nei comuni ladini, mocheni e cimbro;

  9. collaborare con l'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED) secondo quanto disposto dall'art. 50 della legge provinciale;

  10. collaborare con l'agenzia per l'alta formazione professionale secondo quanto disposto dall'art. 67 della legge provinciale;

  11. collaborare con l'Universita' statale degli studi di Trento, con altre universita', con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca operanti in Italia e all'estero.

    1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle proprie finalita', l'IPRASE puo' attivare accordi o intese, in Italia ed all'estero, con istituzioni pubbliche o private operanti nell'ambito dell'educazione e della ricerca.

    Art. 3.

    O r g a n i 1. Sono organi dell'IPRASE:

  12. il direttore;

  13. il comitato tecnico-scientifico;

  14. il revisore dei conti.

    Art. 4.

    Direttore 1. Il direttore e' nominato dalla giunta provinciale tra persone in possesso di esperienza professionale nel settore dell'istruzione o della formazione o della ricerca educativa, con una delle seguenti modalita':

  15. scegliendolo tra il personale con qualifica dirigenziale della provincia o dei suoi enti strumentali;

  16. con assunzione diretta secondo le modalita' previste dall'art.

    28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento) e relativo regolamento di attuazione;

  17. tramite messa a disposizione o comando di personale con qualifica di dirigente di altre amministrazioni pubbliche.

    1. Il direttore assicura la gestione dell'IPRASE, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attivita', provvede alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare:

  18. la predisposizione e l'adozione del programma annuale e pluriennale di attivita' dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'art. 7;

  19. la predisposizione e l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo nonche' dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza dell'IPRASE, secondo quanto indicato dall'art. 8;

  20. la stipulazione di contratti e convenzioni;

  21. l'esercizio...

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