LEGGE REGIONALE 1 agosto 2008, n. 30 - Norme regionali per la promozione del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali 1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconosce ii lavoro come diritto fondamentale della persona e come risorsa essenziale per lo sviluppo economico e sociale. La Regione attua politiche per il lavoro rivolte al pieno impiego, alla valorizzazione e qualificazione delle risorse umane ed alla trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

2. La Regione promuove, attraverso adeguate politiche attive e tramite il sistema regionale dei servizi al lavoro di cui al titolo II, integrato con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la crescita delle competenze dei lavoratori e delle capacita' imprenditoriali, ai fini del migliore impiego delle risorse umane e del pieno sviluppo economico e sociale della comunita' ligure. Particolare attenzione e' rivolta agli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale, alla promozione delle pari opportunita' ed al sostegno dei lavoratori in situazioni di difficolta' e svantaggio sociale.

3. La Regione programma e coordina le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, comprese le funzioni amministrative gia' attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.

59).

4. La Regione disciplina le funzioni relative alle politiche dell'occupazione ed organizza il mercato del lavoro regionale nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e riconosce il ruolo dei servizi al lavoro ed, in particolare, della rete pubblica delle Province e degli altri enti locali, valorizzando la collaborazione tra le diverse istituzioni e la concertazione sociale.

5. La Regione e gli enti competenti esercitano le funzioni di cui alla presente legge assumendo come principio fondamentale e criterio generale delle proprie attivita' la trasparenza delle informazioni relative alle opportunita' di studio, di formazione e di lavoro.

Art. 2.

Finalita' 1. Le politiche regionali in materia di mercato del lavoro sono volte a perseguire le seguenti finalita':

  1. promuovere la piena e buona occupazione, favorendo l'instaurazione di condizioni lavorative stabili e durature che contribuiscano alla qualita' della vita dei lavoratori, sviluppando ogni azione tendente a superare il ricorso a forme di lavoro precario per favorire la stabilizzazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato;

  2. valorizzare le risorse umane e far crescere le competenze ed i saperi delle persone, quale strategia prioritaria per sostenere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' del sistema produttivo;

  3. promuovere le pari opportunita' nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e superare ogni forma di discriminazione legata all'appartenenza e all'identita' di genere, all'eta', alle fasi della vita, alla cittadinanza, alla razza e all'origine etnica, alle forme di convivenza, agli orientamenti politici, religiosi e sessuali;

  4. semplificare le procedure amministrative e facilitare l'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di garanzia e trasparenza;

  5. qualificare i servizi pubblici al lavoro e migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

  6. favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita, con particolare riferimento alle esigenze familiari ed alle cure parentali;

  7. rafforzare la coesione e l'integrazione sociale, promuovendo l'inserimento e la permanenza al lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree della disabilita' e del disagio sociale, nella prospettiva della centralita' e della piena valorizzazione della persona;

  8. sostenere l'inserimento lavorativo dei cittadini immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della normativa nazionale in materia e della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);

  9. sostenere le iniziative volte alla tutela del reddito, in particolare a favore delle persone che non usufruiscono di ammortizzatori sociali;

  10. promuovere, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilita' geografica, anche internazionale, dei lavoratori, al fine di accrescere le loro capacita' professionali e favorire la circolazione delle persone in Europa;

  11. agevolare il completamento della vita lavorativa attraverso la realizzazione di specifici progetti;

  12. effettuare la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro non subordinati ed al pubblico impiego.

    2. La Regione favorisce e promuove la qualita' del lavoro e il suo fine sociale e, nel mercato del lavoro, assicura la piu' ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che impedisca o limiti i diritti individuali e collettivi.

    3. La Regione tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all'interno di tutti i luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l'applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.

    4. La Regione promuove la creazione di nuova e stabile occupazione e lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze tecnico-professionali acquisite dai lavoratori anche attraverso lo sviluppo dell'autoimprenditorialita', la nascita di nuove imprese, anche in forma cooperativa, il rafforzamento di quelle gia' esistenti e la loro internazionalizzazione.

    5. La Regione promuove e sostiene inoltre la crescita dei livelli di occupazione attraverso lo sviluppo di processi di innovazione e di trasformazione economica, in una logica di anticipazione e gestione del cambiamento, al fine del miglioramento della posizione competitiva delle imprese operanti in Liguria e della salvaguardia e del potenziamento del loro patrimonio produttivo e conoscitivo.

    6. La Regione promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto inalienabile del lavoratore in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro), e della normativa nazionale in materia.

    Art. 3.

    Metodi 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 2, la Regione provvede a:

  13. collaborare con gli enti locali ed in particolare con le Province, quali soggetti istituzionalmente deputati alla realizzazione delle politiche e dei servizi a livello operativo e locale;

  14. collaborare con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate nonche' con le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio;

  15. utilizzare, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale nel rispetto del principio di pariteticita';

  16. favorire la partecipazione, tramite adeguate forme di consultazione, dei soggetti a diverso titolo coinvolti dalle politiche attive del lavoro, quali, tra gli altri, le associazioni delle persone con disabilita' e le organizzazioni del terzo settore.

    Art. 4.

    Collaborazione istituzionale e concertazione sociale 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 2, la Regione si avvale della Commissione Regionale di Concertazione e del Comitato Istituzionale di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8 della legge regionale 27/1998, come modificati dalla presente legge, nonche' del Comitato per ii sostegno dell'occupazione di cui all'art.

    48.

    2. La Commissione di Concertazione opera in composizione integrata, ai sensi dell'art. 6 della 1.r. n. 27/1998, come modificato dalla presente legge, nei casi in cui vengono trattati argomenti riguardanti il diritto al lavoro delle persone disabili.

    3. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le Province, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), come modificato dalla presente legge, indicono congiuntamente Conferenze Provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro.

    Art. 5.

    Terminologia 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  17. 'Programma triennale': il programma triennale delle politiche formative e del lavoro, di cui all'art. 4 della legge regionale n.

    52/1993, come modificato dalla presente legge;

  18. 'Piano d'Azione Regionale': il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'occupazione di cui all'art. 8;

  19. 'Beneficiari': i soggetti di cui all'art. 11;

  20. 'Datori di lavoro': i soggetti di cui all'art. 12;

  21. 'Persone in stato di svantaggio sociale': i soggetti di cui all'art. 52;

  22. 'Fondo regionale per l'occupazione': il fondo di cui all'art.

    15, comma 1;

  23. 'Centri per l'impiego': le strutture di cui all'art. 16 della legge regionale 27/1998, come modificato dalla presente legge;

  24. 'Sistema dei servizi al lavoro': il Sistema regionale dei servizi al lavoro di cui all'art. 24;

  25. 'Osservatorio': l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 18;

  26. 'S.I.R.I.O.': il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione di cui all'art. 19;

  27. 'Commissione di...

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