N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2009 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 24, comma 4 e 40 comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 25 novembre 2008, n. 97, recante 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica dello sport sulla neve' per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e l), nonche' 97 della Costituzione.

  1. - Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto 25 novembre 2008, n. 97, e' apparsa la legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, recante 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica dello sport sulla neve'.

    Con la legge in rassegna, composta da 60 articoli, la Regione Veneto detta una disciplina completa in materia di impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

    Il Titolo I detta Disposizioni generali, procedendo in primis alla ripartizione delle funzioni in materia tra regione, province, comuni e Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.

    Il Piano regionale neve viene approvato dalla giunta, previo parere della competente commissione regionale e previa valutazione ambientale strategica (V.A.S). Esso e' finalizzato alla razionalizzazione della realizzazione degli impianti e delle piste; a qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio; ad ottimizzare il rapporto impianti-piste; ad individuare le aree sciabili attrezzate.

    L'art. 8 istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di mobilita', il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.

    L'art. 13 prevede la possibilita', qualora un soggetto autorizzato non abbia la disponibilita' dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema d'innevamento programmato, di richiedere la costituzione coattiva di...

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