N. 57 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, promosso con ordinanza del 1° aprile 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di R. S., iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160.

I citati commi 2 e 7 dell'art. 186 del codice della strada sono censurati, rispettivamente, il primo 'nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e le sanzioni amministrative accessorie', previste dalla lettera c) del medesimo comma, 'il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica', il secondo, invece, 'nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo', e non quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c), del medesimo art. 186, 'il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti' di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.

1.1. - Premette il remittente di dover decidere in ordine alla richiesta - formulata il 3 gennaio 2008 dal pubblico ministero presso il Tribunale milanese - di emissione di decreto penale di condanna alla pena di 900 euro di ammenda, nei confronti di un imputato colto, in data 17 giugno 2007, alla guida di un'autovettura in 'stato di ebbrezza sintomatico', in conseguenza 'dell'uso di bevande alcoliche'.

L'applicazione di tale trattamento sanzionatorio, precisa ancora il giudice a quo, appare 'giustificata', in forza di quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, del codice penale; in relazione, difatti, all'ipotesi della guida di ebbrezza accertata 'in via sintomatica', la disciplina di cui al citato art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 117 del 2007 - che costituisce ius superveniens rispetto al fatto oggetto di giudizio - reca 'un regime sanzionatorio piu' favorevole del pregresso' testo dell'art. 186 del codice della strada.

Ed invero, sempre secondo il giudice milanese, sebbene 'la nuova disciplina incriminatrice', a cui e' assoggettata la fattispecie criminosa in esame, ormai 'differenzi espressamente la gravita' del reato e la relativa disciplina sanzionatoria in base alla rilevanza del tasso alcolemico tecnicamente verificata', conserverebbe, nondimeno, tuttora validita' 'la giurisprudenza formatasi sotto la disposizione precedente la modifica, costante nel ritenere che il dato sintomatico sia da se' idoneo a comprovare lo stato di ebbrezza'.

Tuttavia, in applicazione della 'regola del favor rei', qualora 'lo stato di ebbrezza dell'automobilista' venga accertato 'basandosi su elementi gravi, precisi e concordanti', a norma dell'art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, deve ritenersi legittima, nella repressione di tale ipotesi di reato, l'applicazione della sanzione meno grave prevista - tra quelle fissate dal nuovo testo del comma 2 del medesimo art. 186 - dalla lettera a), e cio' sebbene 'il dato sintomatico sia compatibile con il superamento di soglie piu' elevate' di quella prevista da tale lettera.

1.2. - Cio' premesso, il remittente, nel sottolineare come l'indicata opzione ermeneutica sia 'l'unica consentita dal vigente sistema normativo', giacche' la sola 'compatibile con il principio del favor rei di matrice costituzionale' sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost. (non essendo, per contro, 'costituzionalmente accettabile', sempre secondo il giudice a quo, quell'interpretazione 'che ritenesse oggi priva di rilevanza penale la guida in stato di ebbrezza accertata soltanto in via sintomatica'), ne evidenzia, tuttavia, il contrasto con 'plurimi principi costituzionali'.

Denuncia, in primo luogo, la violazione del 'canone di ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost. il quale, fra l'altro, impone al legislatore che situazioni identiche o ontologicamente assimilabili ricevano il medesimo trattamento - anche di tipo sanzionatorio - pena un'ingiustificabile disparita' di...

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