DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2008, n. 209 - Modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, che prevede che con regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali nonche' nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale e' stato approvato il 'Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali';

Visti i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.

del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres. e del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., con i quali, si sono approvate modificazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata l'opportunita' di operare talune ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento riguardanti, in particolare, la soppressione della direzione generale, un riassetto delle strutture della Presidenza della Regione e delle strutture di massima dimensione dell'amministrazione regionale, gli strumenti di programmazione, il conferimento degli incarichi dirigenziali nonche' una parziale rideterminazione della pianta organica;

Visto il processo verbale della giunta regionale n. 1119, del giorno 12 giugno 2008;

Esperito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n.

18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004, il confronto con le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti regionali in data 24 giugno 2008, in ordine al suddetto schema di modifiche;

Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 1° luglio 2008, n. 1278, con cui si sono approvate in via preliminare le suddette modifiche al regolamento;

Visto che la prima commissione consiliare permanente ha reso il parere nella seduta del giorno 8 luglio 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 31 luglio 2008, n. 1536, con cui si sono approvate in via definitiva le suddette modifiche al regolamento;

Visto il decreto n. 2147/DR di data 4 agosto 2008 con il quale il vicedirettore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha provveduto alla rettifica di alcuni errori materiali al testo del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale degli enti regionali adottato con la succitata deliberazione giuntale n. 1536/2008, conseguenti ad una mera sostituzione informatica del relativo file;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali nel testo cosi' opportunamente corretto;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del giorno 31 luglio 2008, n. 1536;

Decreta:

  1. Sono approvate le modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

    Modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2007, n. 0188/Pres. e decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 074/Pres.

    Art. 1.

    Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n.

    0277/Pres./2004

  4. All'art. 4 le parole 'dal direttore generale,' sono soppresse.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.

    0277/Pres./2004

  5. All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera a) del comma 1 e' abrogata;

    2. il comma 2 e' abrogato;

    3. il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      '5. I servizi costituiscono unita' organizzative di livello direzionale inserite nelle direzioni centrali o equiparate ovvero tra le strutture della presidenza.';

    4. il comma 7 e' sostituito dal seguente:

      '7. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi, nell'ambito delle direzioni centrali ed equiparate, e l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e dei servizi medesimi nonche' dei servizi della Presidenza, sono disposte con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi, sentito il comitato di direzione.';

    5. il comma 8 e' sostituito dal seguente:

      '8. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui al comma 6, nonche' l'attribuzione delle relative funzioni, avviene con provvedimento del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, su proposta del direttore centrale competente, sentito il comitato di direzione.'.

      Art. 3.

      Modifica all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Regione n.

      0277/Pres./2004

  6. All'art. 7-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    '1. l'amministrazione regionale si articola:

    1. in strutture della Presidenza della Regione costituite:

      1) dalle direzioni centrali:

      1.1. segretariato generale;

      1.2. avvocatura della Regione;

      2) da uffici articolati in:

      2.1. ufficio di gabinetto;

      2.2. ufficio stampa;

      3) da altre strutture equiparate a direzioni centrali:

      3.1. Relazioni internazionali e comunitarie;

      3.2. Protezione civile della Regione, con sede in Palmanova;

      4) dai servizi:

      4.1. qualita' della legislazione e semplificazione;

      4.2. coordinamento politiche per la montagna, con sede in Udine;

      4.3. politiche per la famiglia;

      4.4. pari opportunita' e politiche giovanili;

      4.5. attivita' ricreative e sportive;

    2. nelle seguenti direzioni centrali:

      1) direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;

      2) direzione centrale patrimonio e servizi generali;

      3) direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

      4) direzione centrale istruzione, formazione e cultura;

      5) direzione centrale salute e protezione sociale;

      6) direzione centrale lavoro, universita' e ricerca;

      7) direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali con sede in Udine;

      8) direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

      9) direzione centrale mobilita', energia e infrastrutture di trasporto;

      10) direzione centrale attivita' produttive;

      11) direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.'.

      Art. 4.

      Abrogazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.

      0277/Pres./2004

  7. L'art. 8 e' abrogato.

    Art. 5.

    Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n.

    0277/Pres./2004

  8. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9 (Direzioni centrali). - 1. Le direzioni centrali sono le strutture fondamentali dell'organizzazione regionale che assicurano l'unitarieta' di indirizzo nella gestione di attivita' e funzioni attinenti a materie affini, omogenee o tra loro collegate.

  9. Le direzioni centrali si articolano in servizi.'.

    Art. 6.

    Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n.

    0277/Pres./2004

  10. L'art. 13 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 13 (Piano strategico regionale). - 1. Il piano strategico regionale, articolato per direzione centrale, e' elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura:

    1. nella parte prima gli indirizzi e gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale;

    2. nella...

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