DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2008, n. 7 - Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'8 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi Costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro);

Vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e in particolare l'art. 91-ter;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 324 di data 15 febbraio 2008, concernente: 'Approvazione del regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture, ai sensi dell'art. 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione dell'art. 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro). In particolare, il presente regolamento reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l'accesso, il transito e lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

  1. Le disposizioni previste dall'art. 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e da questo regolamento non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota con il rischio di caduta, ai sensi della normativa statale in materia.

  2. Gli adempimenti previsti dall'art. 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e dal presente regolamento non trovano applicazione:

    1. con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attivita' (DIA) o ad accertamento di conformita' urbanistica;

    2. nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti - ivi compresi gli interventi sulle medesime strutture e manufatti esistenti - la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto piu' elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell'area di possibile caduta.

      Art. 2.

      Progettazione 1. Le soluzioni tecniche afferenti le misure preventive e protettive, da adottare ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella relazione di progetto e nei relativi elaborati grafici, allegati alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attivita' o alla richiesta di accertamento di conformita' urbanistica. Il progetto deve contenere in particolare i seguenti elementi tecnici e descrittivi:

    3. nelle planimetrie ed eventualmente nei prospetti e nelle sezioni: percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano ed operano sulla copertura, indicando la loro natura, le dimensioni e i materiali;

    4. nella relazione di progetto: un capitolo sulle 'misure di sicurezza per prevenire cadute dall'alto' riportante:

      1) percorsi, accessi, misure di sicurezza, sistemi di arresto di caduta, specificando per gli apparecchi le classi di appartenenza, i modelli, le case produttrici, il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

      2) la collocazione degli eventuali ancoraggi;

      3) le indicazioni generali per il rispetto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT