DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2008, n. 4 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, deI decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 28-bis della legge provinciale della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 168 di data 1 febbraio 2008 concernente 'Approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori',

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), l'erogazione anticipata, da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell'art. 10 della legge medesima, delle somme destinate al mantenimento dei minori non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria.

Art. 2.

Condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento 1. Le condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento sono:

  1. l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorita' giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisce l'importo e le modalita' di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;

  2. l'esistenza di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese, costituite in forma diversa dalla societa' di capitali, di cui e' titolare l'obbligato al mantenimento;

  3. la minore eta' del figlio destinatario dell'assegno;

  4. la surroga della Provincia Autonoma di Trento da parte del richiedente l'anticipazione nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile.

    Art. 3.

    Surrogazione 1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata comporta, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, il trasferimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento del diritto di creditorio nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario.

    1. Il richiedente deve rilasciare espressa dichiarazione della surroga alla Provincia Autonoma di Trento e darne comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

    2. La Provincia Autonoma di Trento...

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