LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2008, n. 6 - Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 27 del 1° luglio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonche' nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identita', in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mochena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunita' provinciale.

  1. La Provincia assicura altresi' la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo canto della loro entita' e dei loro specifici bisogni.

    Art. 2.

    Minoranze linguistiche locali 1. Le popolazioni ladina, mochena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.

  2. Il ladino, il mocheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

  3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varieta' locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

  4. Per le popolazioni mochena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

    Art. 3.

    Determinazioni territoriali 1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel,

    Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga e Vigo di Fassa-Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunita' ladina dolomitica.

  5. Il territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz,

    Frassilongo-Garait e Palu' del Fersina-Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mochena.

  6. lI territorio del Comune di Luserna-Lusern costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.

  7. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attivita' e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

    Art. 4.

    Diritti dei cittadini di minoranza linguistica 1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunita' e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.

  8. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunita' e di avere in quella lingua una adeguata formazione.

  9. Le comunita' di minoranza linguistica assumono la responsabilita' e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.

  10. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mochena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

    Art. 5.

    Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza 1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

    Art. 6.

    Obiettivi 1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunita' di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate 'comunita'', pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.

  11. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunita' trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mochena e cimbra.

    Art. 7.

    Autonomia istituzionale e organizzativa 1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identita' delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarita', promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.

  12. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palu' del Fersina-Palai en Bersntol attraverso il consiglio mocheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mochena, e il Comune di Luserna-Lusern quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.

    Art. 8.

    Rappresentanza delle minoranze 1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

  13. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 e' garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

  14. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mocheno e dal sindaco del Comune di Luserna-Lusern.

    Art. 9.

    Conferenza delle minoranze 1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed e' composta da:

    1. il presidente della Provincia che la presiede;

    2. i membri della Giunta provinciale;

    3. il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);

    4. il presidente del Comun general de Fascia;

    5. i presidenti delle comunita' che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mochena e cimbra;

    6. i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;

    7. i rappresentanti degli Istituti culturali ladino, mocheno e cimbro;

    8. il sorastant de la scola ladina;

    9. i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mocheno e cimbro;

    10. il president de l'Union di Ladins de Fascia;

    11. il president dla Union Generela di Ladins dla Dolomites.

  15. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

    1. definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando Io stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;

    2. esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonche' sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;

    3. esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalita' delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5.

  16. La conferenza e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

  17. Le modalita' di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

  18. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

    Art. 10.

    Autorita' per le minoranze linguistiche 1. E' istituita presso il Consiglio provinciale l'autorita' per le minoranze linguistiche, di seguito denominata 'autorita'', la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

  19. L'autorita' e' un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorita' sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorita'.

  20. La carica di componente dell'autorita' e' incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

    1. presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;

    2. sindaco, assessore o consigliere comunale;

    3. presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di societa' a prevalente capitale pubblico nominati...

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