LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2008, n. 4 - Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 20 maggio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue la finalita' di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici in cui siano ritenute indispensabili e di promuovere una corretta informazione indirizzata in primo luogo ai genitori e agli educatori sugli effetti a lungo termine dell'utilizzo, anche temporaneo, di tali sostanze, sulla loro reale composizione e sulla disponibilita' di terapie e trattamenti alternativi che non contemplino l'uso di farmaci.

  1. La Provincia per i fini di cui al comma 1, promuove la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza improntata al riconoscimento del diritto alla salute dei minori, promuovendo, altresi', interventi finalizzati ad una capillare informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti telematici, rivolta alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, nonche' alle associazioni e ai soggetti interessati in ordine alle problematiche correlate all'uso delle sostanze psicotrope su bambini e adolescenti e ai relativi abusi.

    Art. 2.

    Partecipazione e adesione ai principi 1. Questa legge in relazione alle finalita' di cui all'art. 1, si attiene ai principi previsti in materia di diritti umani dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, nonche' dalla Costituzione, e in particolare dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

    Art. 3.

    Definizioni 1. Ai fini di questa legge si intende per:

    1. bambino: persona di eta' compresa tra 0 e 14 anni;

    2. adolescente: persona di eta' compresa tra i 14 e i 18 anni;

    3. genitori: genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci.

    Art. 4.

    Consenso informato 1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti puo' essere praticato solo laddove i genitori esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto, fermo restando quanto disposto dal codice di deontologia medica in merito all'obbligo del medico di informare il minore e di tener conto della sua volonta', compatibilmente con l'eta' e con il grado di maturita' dello stesso, assumendone l'assenso.

  2. Per i fini di cui al comma 1...

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