LEGGE REGIONALE 29 settembre 2008, n. 9 - Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio triennale 2009-2011.

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 14 ottobre 2008) L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);

Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti della Stato, dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Totale generale della spesa 1. E' approvato in euro 422.738.000,00 in termini di competenza ed in euro 597.376.900,00 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

Art. 3.

Stato di previsione della spesa 1. E' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2009 in conformita' dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Fondi di riserva 1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dall'art. 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, e' stabilito per l'anno 2009 in euro 8 milioni. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle indicate nell'annesso elenco n. 1.

  1. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, e' stabilito per l'anno 2009 in euro 16 milioni. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al presente comma, sono quelle indicate nell'annesso elenco n. 2.

  2. L'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, e' stabilito per l'anno 2009 in euro 4 milioni.

    Art. 5.

    Quadri generali riassuntivi 1. Sono approvati in termini di competenza, rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

    Art. 6.

    Bilancio pluriennale 1. A...

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