LEGGE REGIONALE 26 maggio 2008, n. 15 - Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali e ambito di applicazione 1. Ai sensi degli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in attuazione dell'art. 161, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e dell'ordinamento comunitario, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, delle quali e' o e' stato riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, che siano ricomprese nel territorio regionale o che per caratteristiche funzionali siano riconducibili prevalentemente al territorio lombardo, si applicano le norme della presente legge. Le norme della presente legge si applicano altresi' alle opere ricomprese nell'intesa generale quadro dell'11 aprile 2003 tra Regione Lombardia e Governo.

  1. Le opere e infrastrutture oggetto della presente legge sono attuate nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato e, prioritariamente, secondo le procedure disciplinate ai titoli I e II.

  2. In assenza di intesa generale e preventiva di cui al titolo I o di singole intese specifiche, di cui al titolo II, la Regione, sussistendo la necessita' di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, puo' intervenire applicando il titolo III della presente legge.

    Art. 2.

    Intese generali e preventive 1. Per procedere alla realizzazione delle opere oggetto dell'intesa generale quadro richiamata all'art. 1, il Presidente della giunta regionale inoltra al Governo e alle altre regioni eventualmente interessate proposte di intesa generale e preventiva aventi ad oggetto le modalita' e i termini di realizzazione di una o piu' opere.

  3. Acquisita l'intesa generale e preventiva di cui al comma 1, trovano applicazione le norme contenute nel presente titolo.

    Art. 3.

    Progettazione preliminare e procedura di impatto ambientale 1. Il presente articolo disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1 e la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture, soggette a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale e per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il governo, di cui all'art. 2. La valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di cui all'art.

    1, soggette a screening o VIA regionale, e' compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia; il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottato dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

  4. Il progetto preliminare, comprendente lo studio di impatto ambientale redatto ai sensi dell'art. 183, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163/2006, e' trasmesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione Lombardia e alle altre regioni eventualmente interessate, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il medesimo progetto e' altresi' trasmesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini di cui all'art. 5. Le amministrazioni interessate, nel termine di novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare da parte del soggetto aggiudicatore, trasmettono le proprie valutazioni alla Regione. Le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.

  5. La Regione, ai fini delle valutazioni di impatto ambientale di cui al comma 4, tiene conto delle osservazioni ad essa rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati che possono presentare istanze, pareri o osservazioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla presa conoscenza del progetto.

  6. La Regione, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore, provvede ad emettere la valutazione sulla compatibilita' ambientale dell'opera, comunicandola al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e trasporti e al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attivita' culturali possono comunicare alla Regione prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale dell'opera.

  7. La Regione, ai fini della valutazione di impatto ambientale, si avvale della commissione speciale VIA composta da un numero di dieci membri, nominati dalla giunta regionale tra professori universitari, tecnici e esperti in materie progettuali, ambientali e giuridiche e tra dirigenti della pubblica amministrazione, integrata da un membro di nomina statale.

  8. I compiti della commissione speciale VIA sono quelli indicati all'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

  9. La Regione formula la...

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