N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza.

Letto il ricorso ex art. 142 l.fall. (nuovo testo), registrato al n. 6/2007 R.A.C.C. Fall., osserva quanto segue.

Il ricorrente, con atto depositato il 12 luglio 2007, premesso che: e' stato dichiarato fallito da questo tribunale il 25 giugno 1990 (Fall. n. 6/90); il suo fallimento e' stato chiuso il 16 aprile 2003; chiede il beneficio dell'esdebitazione.

Sono stati raccolti i pareri di legge (tutti positivi) e, risolta la questione pregiudiziale (condanna per delitto rilevante) grazie all'ottenuta riabilitazione penale, il procedimento e' stato riassunto dal Candoni con atto del 1° febbraio 2008.

Si deve a questo punto affrontare il tema dell'applicabilita' dell'istituto disciplinato dal testo dell'art. 142 l.fall. (riformato dall'art. 128 del d.lgs. n. 5/2006) ai falliti che abbiano visto svolgersi la procedura concorsuale nei loro confronti interamente sotto l'imperio delle previgenti disposizioni del r.d. n. 267/1942.

Gio' prima dell'emanazione del d.lgs. n. 169/2007 (c.d.

correttivo della riforma), che ha decisamente innovato sul punto, parte maggioritaria della giurisprudenza di merito riteneva inapplicabile l'esdebitazione ai fallimenti dichiarati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 (cfr. Trib. Vicenza 16 novembre 2006, in Fall., 2007 p. 352; Trib. Sulmona 25 gennaio 2007, in Fall, 2007 p. 592; Trib. Milano, provvedimento rinvenibile sul sito internet dell'ufficio; Trib. Padova, 5 ottobre 2006, inedito;

Trib. Torino 27 marzo 2007, inedito).

I motivi in sintesi erano:

l'art. 150, d.lgs. n. 5/2006 prevede l'ultrattivita' delle previgenti disposizioni della legge fallimentare per tutti i procedimenti aperti prima del 16 luglio 2006 e non ancora definiti a quella data;

la riabilitazione ex art. 142 l.fall. (vecchio testo) potra' quindi trovare applicazione in futuro per tutti i fallimenti aperti prima del 16 luglio 2006, purche' la relativa istanza sia stata depositata prima di tale data;

l'art. 142 l.fall. (nuovo testo) ha effetti sostanziali e processuali compatibili solo con le procedure interamente rette dalla novella;

1'esdebitazione ha una ratio inconciliabile con l'assetto del fallimento delineato dalle disposizioni previgenti della l.fall.;

i terzi sarebbero pregiudicati da un effetto imprevisto all'epoca del sorgere del loro credito.

Altra parte della giurisprudenza (cfr. Trib. della Spezia, 5 ottobre 2006, inedito, per cui pero' il termine perentorio di un anno decorre...

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