LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2008, n. 14 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 del 24 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina) 1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e' aggiunto il seguente comma:

'5-bis. La Regione Abruzzo nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura, controllo, programmazione e sviluppo del settore agricolo e agroambientale, all'interno della pianificazione regionale persegue finalita' di sviluppo sostenibile attraverso:

  1. protezione e conservazione delle risorse naturali;

  2. tutela delle specificita' e della produttivita' agricola locale con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio.'.

    1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e' aggiunto il seguente comma:

      '5-ter. A tal fine la Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), predispone entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di settore per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 5-bis.' 3. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n.

      2 e' sostituito dal seguente comma:

      '6. Al fini della protezione e valorizzazione del territorio agricolo, cosi' come definito dall'art. 68, Titolo VII della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, sulle aree destinate alle coltivazioni ed alle produzioni di cui al comma 5-bis, lettera b), e sulle aree ad esse limitrofe con diversa destinazione urbanistica, e' tassativamente vietato l'insediamento di industrie che svolgano attivita' di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. Sono altresi' vietati la trasformazione e l'ampliamento di impianti esistenti di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi ovunque localizzati. Il piano di settore, di cui al comma 5-ter della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, disciplina le altre attivita' vietate.' 4. Il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n.

      2 e' abrogato.

    2. Il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n.

      2 e' sostituito dal seguente comma:

      '9. Le istanze di insediamento di industrie che svolgano attivita' di prospezione...

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