LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 2008, n. 1 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio.

(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 marzo 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge 1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i principi delle legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale.

2. Questa legge definisce in particolare:

  1. gli strumenti e le modalita' per la formazione degli atti di pianificazione territoriale;

  2. i contenuti e il procedimento di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale in relazione alle competenze attribuite alla Provincia, alle comunita' e ai comuni, nonche' gli strumenti della loro attuazione;

  3. la disciplina della tutela e valorizzazione del paesaggio e le sue modalita' di esercizio da parte della Provincia, nonche' le funzioni delegate alle comunita' in tale materia;

  4. la disciplina in materia di edilizia.

    Art. 2.

    Finalita' della legge 1. Questa legge persegue le seguenti finalita':

  5. garantire la riproducibilita', la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualita' della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;

  6. assicurare la tutela dell'identita' storica e culturale della popolazione trentina;

  7. promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto del principio di sussidiarieta' responsabile;

  8. assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo;

  9. accrescere la competitivita' del sistema territoriale provinciale;

  10. assicurare la partecipazione dei cittadini nei processi di elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

  11. assicurare la flessibilita' del sistema della pianificazione territoriale, mediante un processo d'integrazione fra i piani e l'aggiornamento permanente del sistema della pianificazione;

  12. prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto del principio della sussidiarieta' responsabile e del decentramento delle scelte pianificatorie, nonche' con il metodo della pianificazione condivisa fra la Provincia, le comunita' e i comuni;

  13. prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale;

  14. valorizzare gli strumenti della perequazione e della compensazione nella redazione e attuazione degli atti di pianificazione territoriale locale, anche per favorire un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.

    Art. 3.

    Sistema della pianificazione territoriale 1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale si articola nei seguenti strumenti di pianificazione territoriale generale:

  15. il piano urbanistico provinciale;

  16. il piano territoriale della comunita';

  17. il piano regolatore generale;

  18. i piani dei parchi naturali provinciali e del parco nazionale dello Stelvio.

    2. Il sistema di pianificazione territoriale provinciale, inoltre;

    comprende i seguenti strumenti di pianificazione con funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e' attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale:

  19. i regolamenti edilizi comunali previsti dall'art. 36;

  20. i piani attuativi previsti dal capo VIII di questo titolo.

    3. I piani e i programmi di settore sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale di carattere generale del rispettivo livello territoriale e contribuiscono alloro aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 4.

    Art. 4.

    Flessibilita' del sistema di pianificazione territoriale 1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale s'ispira al principio della sussidiarieta' responsabile e si realizza mediante un processo permanente d'integrazione, di aggiornamento e di modifica degli strumenti di pianificazione secondo quanto previsto da questa legge e dal piano urbanistico provinciale.

    Art. 5.

    Partecipazione alle scelte pianificatorie 1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunita' e i comuni conformano la propria attivita' al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte.

    Questo metodo si realizza mediante:

  21. l'intervento dei soggetti interessati nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;

  22. l'utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti da questa legge;

  23. il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonche' dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche nell'ambito degli accordi-quadro di programma;

  24. il ricorso agli accordi tra comuni e privati nell'ambito delle procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonche' nell'utilizzo degli strumenti della compensazione e della per equazione urbanistica 2. Per i fini di cui al comma l,le comunita' e i comuni assicurano appropriate misure di informazione per favorire la partecipazione della cittadinanza sugli atti deliberativi di prima adozione delle varianti generali o delle revisioni dei rispettivi strumenti urbanistici.

    Art. 6.

    Autovalutazione dei piani 1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunita' e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserita nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

    2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti dal comma 1.

    3. L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprieta', esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.

    4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalita' e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'art. 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

    5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

    6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 e' sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunita', dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunita' possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.

    Art. 7.

    Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio 1. Presso la Provincia e' istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio a del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

    2. In particolare spetta alla commissione:

  25. su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di particolare rilevanza ai fini' della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della Provincia, per garantire la sostenibilita' ambientale e la compatibilita' paesaggistica;

  26. esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;

  27. esprimere pareri alle comunita' ai fini dell'adozione del piano territoriale delle comunita';

  28. su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni urbanistiche per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;

  29. esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni ai fini paesaggistici per le opere previste dall'art. 71, comma 1, e dall'art. 73.

    3. La commissione e' nominata dalla Giunta provinciale ed e' composta da:

  30. l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;

  31. il dirigente generale del dipartimento competente in materia di' pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;

  32. un numero non inferiore a sette e non superiore a nove...

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