LEGGE REGIONALE 1 agosto 2008, n. 26 - Integrazione delle politiche di pari opportunita' di genere in Regione Liguria

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 agosto2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi 1. La Regione opera affinche' nelle politiche regionali e nei relativi interventi di attuazione siano perseguite l'universalita' dell'esercizio dei diritti di cittadinanza, la parita' e le pari opportunita' tra uomini e donne nella vita economica, sociale e politica, nel rispetto delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), della Costituzione della Repubblica italiana, dello Statuto regionale, nonche' della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della citta'), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

  1. L'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale, in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, avviene in osservanza dei seguenti principi:

    1. rispetto delle identita' e della valorizzazione delle differenze di genere, culturali e religiose;

    2. equa distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilita' tra i generi;

    3. superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e delle persone in condizioni di debolezza;

    4. partecipazione e rappresentanza paritaria dei generi alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile della comunita' regionale e delle comunita' locali.

    Art. 2.

    Concertazione istituzionale e partecipazione 1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonche' del principio di sussidiarieta'.

  2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, e' promossa altresi' la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per le pari opportunita' nei rispettivi territori di riferimento.

    Art. 3.

    Obiettivi 1. Per l'attuazione dei principi enunciati all'art. 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le altre istituzioni, determina i propri obiettivi in funzione delle seguenti strategie:

    1. integrazione della differenza di genere, delle priorita' e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini affinche' si raggiunga la parita' tenendo conto degli effetti all'atto della pianificazione e attuazione di tutte le politiche (gender mainstreaming);

    2. acquisizione di poteri, responsabilita' e sviluppo delle capacita' individuali attraverso l'eliminazione e la prevenzione di ogni discriminazione e la compensazione degli svantaggi derivanti da atteggiamenti, comportamenti e strutture esistenti per partecipare attivamente al mondo economico, sociale e politico (empowerment).

  3. Gli obiettivi che fanno capo alla strategia di cui al comma 1 lettera a), i cui strumenti sono disciplinati dal Titolo II della presente legge, attengono a:

    1. il miglioramento della conoscenza, al fine di:

      1) favorire la conoscenza di informazioni statistiche necessarie per impostare le politiche generali e di settore;

      2) migliorare l'elaborazione dei rapporti periodici sul mercato del lavoro e lo sviluppo dei contenuti delle relative banche dati;

      3) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni;

    2. l'introduzione del bilancio di genere, al fine di:

      1) favorire una migliore comprensione degli atti e documenti pubblici;

      2) integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale;

      3) perseguire un impiego equo delle risorse e una maggiore efficacia di genere nella spesa pubblica;

    3. la promozione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione istituzionale, al fine di:

      1) favorire il cambiamento culturale verso una societa' con ruoli equilibrati e non discriminatori di genere;

      2) superare gli stereotipi di genere a partire dalle giovani generazioni;

    4. la promozione di prassi socialmente responsabili nella Regione Liguria, al fine di un impiego qualificato delle donne nell'amministrazione regionale, di favorirne la progressione di carriera e la presenza negli organi di direzione e di introdurre la dimensione di genere in tutti i settori della struttura regionale.

  4. Gli obiettivi che fanno capo alla strategia di cui al comma 1 lettera b), le cui politiche o gli strumenti sono disciplinati dal Titolo III della presente legge, attengono a:

    1. il miglioramento della vivibilita' urbana a vantaggio della popolazione residente, al fine di:

      1) favorire la riorganizzazione degli spazi urbani e dei tempi della citta' in una prospettiva di genere;

      2) favorire la qualita' della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per se';

    2. l'aumento dell'occupabilita' e della buona occupazione, al fine di:

      1) favorire la condivisione delle responsabilita' tra i genitori nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni;

      2) promuovere lo sviluppo e la diffusione della societa' dell'informazione favorendo l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione anche attraverso l'incentivazione di forme organizzative che adottino il telelavoro;

      3) promuovere l'imprenditorialita' femminile, attivita' di accompagnamento allo start-up di nuove imprese e azioni di formazione per le donne imprenditrici anche in collaborazione con le associazioni datoriali;

    3. lo sviluppo delle pari opportunita' nei rapporti sociali e politici, al fine di:

      1) promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini nei processi decisionali attinenti le politiche pubbliche e nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico sia privato;

      2) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalita' e del rispetto dei diritti ed assicurare adeguato sostegno alle vittime di violenza;

      3) promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche che ne favoriscano l'integrazione nella vita sociale, politica, culturale e civile.

      Art. 4.

      Sistema Regionale di monitoraggio della dimensione di genere Sezioni di genere degli Osservatori regionali 1. Al fine di garantire il miglioramento della conoscenza e' istituito il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere che si compone di specifiche Sezioni di genere da istituirsi all'interno degli Osservatori regionali.

  5. Le Sezioni di genere, in raccordo con gli osservatori provinciali presenti sul territorio attraverso specifiche Sezioni di genere da istituirsi all'interno dei medesimi, svolgono attivita' di raccolta dati, di monitoraggio e valutazione secondo un approccio di genere in particolare nelle seguenti aree tematiche:

    1. salute, prestazioni sanitarie, politiche sociali e sicurezza;

    2. formazione professionale, istruzione;

    3. attivita' economiche e mercato del lavoro;

    4. politiche della casa;

    5. attivita' culturali e ricreative.

  6. Il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere e' gestito dal Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunita' di cui all'art. 32.

    Art. 5.

    Statistiche di genere 1. Il Coordinamento tecnico di cui all'art. 32 individua, concordemente con la Struttura regionale competente in materia di statistica e secondo le disponibilita' di bilancio, le rilevazioni statistiche inserite nel Programma statistico regionale, previsto dalla normativa di settore, da adeguare in termini di genere.

  7. Le informazioni di cui al comma 1 sono prodotte in modo da assicurare:

    1. la disaggregazione e l'uguale visibilita' dei dati relativi a donne e uomini;

    2. l'uso di indicatori sensibili al genere a partire dagli indicatori dell'Unione europea.

    Art. 6.

    Rapporto annuale sulla condizione femminile 1. La Giunta regionale approva annualmente un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne, sui fenomeni di violenza, discriminazione e abuso contro le donne nonche' sulla condizione delle donne immigrate.

  8. Il rapporto e' predisposto dal Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunita' di cui all'art. 32 anche con il supporto delle agenzie e societa' regionali interessate.

  9. Il rapporto e' trasmesso al Consiglio regionale - Assemblea legislativa e inviato agli Enti locali e alle organizzazione economiche e sociali.

    Art. 7.

    Condivisione delle informazioni 1. Gli enti pubblici territoriali favoriscono la trasmissione e la condivisione delle informazioni relative alle politiche delle pari opportunita', anche mediante la creazione di una banca dati informatica e rimuovendo gli ostacoli alla condivisione delle informazioni tra pubbliche amministrazioni e tra i soggetti interessati.

  10. La Regione e il sistema delle autonomie locali agevolano la costituzione di un patrimonio informativo pubblico di supporto alle varie attivita' di soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale per le finalita' di cui alla presente legge.

    Art. 8.

    Adozione del bilancio di genere 1. La Regione adotta il bilancio di genere quale strumento di rendicontazione sociale che consente di integrare la prospettiva di genere nei documenti di programmazione economica in cui sono definite e...

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