LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 21 - Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

28 dell'8 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto 1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ed in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, promuove e incentiva la sostenibilita' energetica nella progettazione, realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e private ed il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, privilegiando le tecnologie a minore impatto ambientale.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione disciplina:

    1. le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici;

    2. i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici;

    3. i criteri, le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della certificazione energetica degli edifici;

    4. i criteri di accreditamento e i requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

    5. le modalita' di costituzione e di gestione del catasto energetico degli edifici;

    6. gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio;

    7. le forme di incentivazione economica;

    8. le iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali e e l'aggiornamento degli operatori del settore e dei soggetti di cui alla lettera d);

    9. la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo delle informazioni contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici, anche al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e di monitorare l'applicazione della presente legge.

      Art. 2.

      Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 192/2005, integrate dalle definizioni approvate dalla giunta regionale con propria deliberazione.

      Art. 3.

      Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

    10. interventi di recupero edilizio di cui alla legge regionale n.

      6 aprile 1998, n. 1l (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;

    11. ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;

    12. nuova installazione e ristrutturazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;

    13. sostituzione di generatori di calore e di unita' frigorifere.

  2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

    1. gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

    2. i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano riscaldati o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del medesimo, non altrimenti utilizzabili;

    3. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non prevalente, per gli usi tipici del settore civile.

  3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela.

  4. Per gli edifici di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' comunque stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.

    Art. 4.

    Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e valori limite 1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici. Stabilisce, inoltre, le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessita' degli stessi, avuto riguardo:

    1. ai valori limite di riferimento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai quali i valori delle prestazioni energetiche conseguiti devono risultare uguali o migliori;

    2. per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la volumetria dei singoli edifici, espresso in W/m3, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi ed alla specifica tipologia di impianto;

    3. per gli impianti di illuminazione artificiale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la superficie illuminata, espresso in W/m2, anche in relazione alla destinazione d'uso degli edifici ed alla specifica tipologia di impianto.

    Art. 5.

    Definizione delle classi di prestazione energetica e dei relativi limiti 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi di prestazione energetica degli edifici e individua i relativi limiti, in modo da favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di portata generale idonei al conseguimento di un passaggio di classe migliorativo. Nell'ambito della stessa articolazione, i limiti di definizione delle classi sono, ove possibile, correlati ai limiti minimi di efficienza energetica, espressi dall'indice di prestazione energetica (indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione.

  5. In sede di articolazione delle classi di prestazione energetica degli edifici, le variabili indipendenti cui riferire i limiti delle classi medesime sono determinate in base a criteri di semplificazione, idonei a garantirne la massima comprensibilita'.

  6. Le classi di prestazione energetica sono, di norma, definite in relazione all'indice EP; possono, tuttavia, essere...

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