N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6559/2008

R.g. proposto da Associazione Lega per l'abolizione della caccia Onlus e World Wide Fund for Nature Onlus, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Linzola, Marco Ramadori e Giuseppe Ramadori, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via M. Prestinari n. 13;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati; la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pio Dario Vivone, Annalisa Santagostino e Federico Tedeschini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo Messico n. 7; la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Bianca Peagno, Ezio Zanon e Luigi Manzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 7; la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli, Gigliola Benghi e Orlando Sivieri, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5; la Regione Marche e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, n.c., per l'annullamento della nota prot. 2135/08/4.14/CSR del Servizio V - 'Ambiente e territorio' della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con la quale si prende atto della ripartizione interregionale della 'piccola quantita' delle specie prelevabili in deroga per la stagione venatoria 2008/2009 ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni rep. atti n. 1969 del 19 aprile 2004; della deliberazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 26 marzo 2008; dei pareri resi dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla richiesta di attivazione della caccia in deroga, richiesti dalle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Marche e Friuli Venezia-Giulia; di ogni altro eventuale atto connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Sentiti alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2008, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, gli avv. Linzola, Conticiani in sostituzione di Tedeschini, Reggio d'Aci in sostituzione di Manzi e l'avv. dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato quanto segue in,

F a t t o e d i r i t t o 1. - Con ricorso notificato il 10-11 giugno 2008, depositato il successivo 30 giugno, le associazioni Lega per l'abolizione della caccia e World Wide Fund for Nature, illustrato il regime delle deroghe al divieto di caccia esistente per alcune specie di uccelli, hanno chiesto l'annullamento della nota in data 4 aprile 2008, con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in prosieguo, Conferenza Stato-regioni) avrebbe fatto propria la ripartizione tra le regioni interessate, effettuata in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, della 'piccola quantita' ex art. 9, par. 1, lett.

c), dir. 79/409/CEE, ai fini del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009.

A sostegno del gravame le ricorrenti, soffermatesi preliminarmente sulla natura dell'atto impugnato (n. I ric.), hanno lamentato:

a) la violazione dell'art. 19-bis, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157 (introdotto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221), nonche' dell'art. 1 del protocollo d'intesa adottato nel 2004 dalla Conferenza Stato-regioni (atto rep. n. 1696 del 29 aprile 2004), stante la mancata indicazione dei mezzi di abbattimento prescelti e delle circostanze di tempo e luogo degli abbattimenti (n. II ric.);

b) la violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990 e dell'art. 1 del ridetto protocollo del 2004, non risultando enunciate le ragioni a supporto della decisione di attivare il regime derogatonio (n. III ric.);

c) l'ulteriore violazione dell'art. 6 prot. 2004, poiche' la ripartizione sarebbe avvenuta senza la previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (Infs), necessario ai fini dell'individuazione della 'piccola quantita' su scala nazionale (n. IV ric.);

d) l'erronea e incomprensibile determinazione in concreto della 'piccola quantita', stabilita in percentuali - 3% delle popolazioni del fringuello e della peppola (corrispondenti rispettivamente a 1.650.000 e a 205.500 esemplari) e 2% della popolazione dello storno (pari a 580.000 esemplari), successivamente suddivise in base al numero dei cacciatori presenti nelle regioni interessate - di molto superiori alla soglia dell'1 % individuata dalla giurisprudenza comunitaria come atta a soddisfare le esigenze di tutela ambientale avute di mira dalla legge (attesa l'inidoneita' di tale grandezza a influire in modo sensibile sull'andamento demografico della specie cacciata), soprattutto alla luce del raffronto con il prelievo in deroga autorizzato per l'anno venatorio 2005-2006 (pari a meno della meta' del numero di esemplari contemplato per l'anno in corso; n. VI ric.).

Si sono costituite in resistenza le parti intimate.

Con atto denominato 'istanza cautelare', notificato il 18-20 settembre 2008, le ricorrenti, segnalata l'avvenuta attivazione in Lombardia e in Veneto della caccia in deroga attraverso l'emanazione, rispettivamente, dell'art. 4, l.r. Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, e dell'art. 1, unitamente all'allegato A, l.r. Veneto 14 agosto 2008, n. 13, hanno instato per la sospensione cautelare degli atti impugnati e per la rimessione alla Corte costituzionale di tali disposizioni normative, a loro dire in contrasto con una serie di parametri costituzionali.

Con ordinanza resa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 questa Sezione ha concesso la misura cautelare (fino alla decisione dell'incidente di costituzionalita'), riscontrando entrambi i requisiti per la tutela interinale.

Segnatamente, e' stata ravvisata, in punto di fumus, la sussistenza di profili di incostituzionalita' della normativa in esame, sulla base delle considerazioni che seguono.

  1. - Prima di illustrare la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, giova dare brevemente conto del quadro normativo di riferimento.

    2.1. - La direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (c.d. direttiva 'uccelli'), intendendo garantire la 'conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo' nonche' 'la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie', disciplinandone lo sfruttamento (art. 1), impone agli Stati membri di adottare 'le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione' di dette specie 'a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative' (art. 2).

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