N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Alla pubblica udienza del 18 settembre 2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura integrale del provvedimento la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1691/2006 R.G.N.R. aperto nei confronti di Caria Novello, nato a Bauladu (Oristano) il 1° novembre 1957, residente in Torino, corso Moncalieri n. 498 elettivamente domiciliato in Torino, via Barbaroux n. 39 c/o l'avv. Luciano Paciello, libero presente, con l'assistenza e la difesa dell'avv.

Luciano Paciello del Foro di Torino (con studio in Torino, via Barbaroux n. 39) - di fiducia;

Friquet Alberto, nato a Pinerolo il 3 aprile 1973, residente in Pragelato - Frazione Plan - Via del Beth n. 7, elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Virginio n. 2 c/o l'avv. Elisa Debernardi, libero presente, con l'assistenza e la difesa dell'avv.

Elisa Debernardi del Foro di Pinerolo (con studio in Pinerolo, via Virginio n. 2) - di fiducia, imputati in ordine al reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42/2004, perche', il Caria quale responsabile della proprieta' e della struttura 'Casa Alpina Padri Somaschi', sita in Pragelato in area distinta al catasto al fg. 82, mapp. 64, il Friquet quale esecutore materiale dei lavori edili dappresso menzionati, realizzavano senza le prescritte autorizzazioni paesaggistiche ed in zona con vincolo a tutela ambientale inedificabile ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 in quanto posta a quota 1850 mt. sul livello del mare, un riempimento con terra e massi derivati da scavo al fine di ampliare un preesistente piazzale,

Accertato in Pragelato il 10 agosto 2006.

Gli imputati sono stati originariamente tratti a giudizio avanti a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere, in relazione ai lavori edili descritti nell'imputazione in epigrafe riportata, del solo reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di lavori eseguiti senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico. Nel corso dell'istruttoria - all'udienza del 14 giugno 2007, all'esito e sulla base delle dichiarazioni rese da un testimone escusso - il pubblico ministero procedeva a contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p., elevando a carico dei prevenuti anche l'accusa in ordine al reato - connesso - di cui all'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Su richiesta degli imputati, il giudice, ritenuta legittima la contestazione suppletiva, sospendeva quindi il dibattimento ai sensi dell'art. 519, comma 2, c.p.p., concedendo il previsto termine a difesa. Successivamente - fatta espressamente salva la facolta' degli imputati di effettuare richiesta di definizione del processo con riti alternativi - accogliendo l'istanza avanzata dai difensori, il giudice prorogava la sospensione del processo (ed il corso della prescrizione, ex art. 1 59, comma 1 , c.p.) dal 18 ottobre 2007 al 17 luglio 2008 allo scopo di attendere la definizione, imminente, del procedimento amministrativo avviato per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. All'udienza del 17 luglio 2008 riprendeva il processo, era prodotto il permesso di costruire rilasciato in sanatoria e i difensori degli imputati chiedevano l'immediata pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in ordine alla contravvenzione urbanistica, mentre gli imputati personalmente avanzavano istanza di definizione del procedimento per il reato paesaggistico con il giudizio abbreviato. Ritenendo che per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 il processo fosse immediatamente definibile - dovendo invece proseguire in ordine al reato paesaggistico contestato in via suppletiva - il giudice disponeva quindi la separazione dei procedimenti ai sensi dell'art.

18, primo comma, lett. e), c.p.p. e con riguardo all'illecito urbanistico pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati, essendo il reato estinto per intervenuta sanatoria.

Quanto alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dagli imputati con riguardo al reato di cui all'imputazione in epigrafe trascritta, trattandosi di richieste condizionate all'acquisizione di documenti contestualmente esibiti, il giudice, esaminato il fascicolo delle indagini preliminari esibito dal pubblico ministero e ritenute le richieste ammissibili ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p., rilevava tuttavia come la vigente legge processuale non consentisse la definizione con giudizio abbreviato del reato supplettivamente contestato in dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e che tale preclusione poteva sollevare dubbi di legittimita' costituzionale.

All'odierna udienza...

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