N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento)

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio d'appello, iscritto al n. 2639/ARESP del reg. segr., promosso dalla Procura generale d'appello della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana contro il sig. Italiano Vito per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana n. 1113/2007 del 12 -20 aprile 2007.

Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2008 il relatore, dott. Salvatore Cilia, e il p.m., dott. Salvatore Marcinno'; non costituito l'appellato.

F a t t o Con atto di citazione depositato il 9 giugno 1999, il Procuratore regionale conveniva in giudizio i sigg. Maurizio Billante e Vito Italiano, rispettivamente direttore del cantiere, il primo, e tecnico vigilatore, il secondo, dipendente del Comune di Partinico in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale, chiedendone la condanna in solido al pagamento in favore del Comune di Partinico della somma di L. 93.024.314 per avere illecitamente gestito i pagamenti relativi al cantiere di lavoro n. 9200861/PA-354 finanziato dall'Assessorato regionale del lavoro per la sistemazione esterna della strada comunale esterna 'Giambruno IV Tronco 2' in territorio di Partinico.

Con la sentenza n. 1113/2007 del 12-20 aprile 2007, la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dichiarava prescritta l'azione promossa dalla Procura regionale nei confronti del sig. Vito Italiano, liquidando in favore dello stesso le spese legali ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 543/1996, convertito nella legge n.

639/1996.

Con appello depositato in segreteria il 7 maggio 2008, la procura generale presso questa sezione ha censurato la predetta sentenza nella parte in cui dispone la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, sostenendo che tale liquidazione non poteva essere disposta in presenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione dell'azione di responsabilita' amministrativa, poiche' la normativa citata si riferisce espressamente alle sentenze di 'proscioglimento nel merito'.

Contestualmente, la procura generale della Corte dei conti proponeva una questione di massima alle sezioni riunite, che, con sentenza n. 3/2008/QM, dichiarava: 'In applicazione dell'art. 10-bis, comma 10 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dell'azione di responsabilita' il rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa...

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