N. 27 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Ricordo della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore della provincia, Dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 5 novembre 2008 rep. n. 22304 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 3869 del 27 ottobre 2008 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano con cui e' stata disposta la chiusura per 10 giorni dell'esercizio pubblico 'Bar Romana', sito in Merano (BZ), piazza Teatro n. 14, gestito da Mirko Lobis e della relativa lettera di comunicazione, prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. dell'11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (all. 3).

Con provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano e' stata disposta la chiusura per 10 giorni dell'esercizio pubblico 'Bar Romana', sito in Merano (BZ), piazza Teatro n. 14, gestito da Mirko Lobis, titolare di licenza di esercizio n. 1276, rilasciata dal Sindaco del Comune di Merano in data 28 settembre 2007.

L'adozione di siffatto provvedimento e' stata resa nota alla Provincia di Bolzano con lettera, prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. dell'11 ottobre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 14 ottobre 2008 (all. 3).

La pretesa esigenza cautelare su cui il provvedimento e' fondato si riconnette all'intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della presenza abituale presso il succitato esercizio di persone pregiudicate.

Siffatto provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio, in realta', operando un'illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di 'esercizi pubblici' e 'spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza', e delle attribuzioni gia' spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma assegnate al presidente della provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano - come segnalato dalla medesima provincia con la propria nota del 13 ottobre 2008 (all. 4) -, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 8, comma 1, n. 20), 9, comma 1, nn. 6 e 7), 16, 20 e 107 del d.P.R. n. 670/1972, del d.P.R. n. 686/1973 e del d.lgs. 266/1992, nonche' degli artt. 6, 97 e 117 cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

1.1 - Con l'adozione del provvedimento di cui in epigrafe, il Questore della Provincia di Bolzano ha dato corso ad una evidente violazione delle competenze provinciali, che la Provincia di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benche' il provvedimento amministrativo in questione, datato 11 ottobre 2008, avesse efficacia temporanea fissata in dieci giorni, decorrenti dalla notificazione del medesimo, e abbia, dunque, dispiegato i propri effetti per intero. Infatti...

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