N. 25 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 25 novembre 2008 rep. n. 22320 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 4229 del 17 novembre 2008 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano con cui e' stata disposta la chiusura per 7 giorni dell'esercizio pubblico 'New Bar', sito in Bolzano (BZ), via Claudia Augusta n. 91, gestito da Vincenzina Mansueto e della relativa lettera di comunicazione, prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I del 22 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 22 ottobre 2008 (all.

3), nonche' della lettera del questore prot. n. 1l-A/2008/P.A.S.I del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008 (all. 4).

Con provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano e' stata disposta la chiusura per 7 giorni dell'esercizio pubblico 'New Bar', sito in Bolzano (BZ), via Claudia Augusta n. 91, gestito da Vincenzina Mansueto, titolare di licenza di esercizio n. 88-3168, rilasciata dal Sindaco del Comune di Bolzano in data 18 giugno 2007.

L'adozione di siffatto provvedimento e' stata resa nota alla Provincia di Bolzano con lettera, prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I del 22 ottobre 2008, giunta al protocollo provinciale in pari data 14 ottobre 2008 (all. 3).

La pretesa esigenza cautelare su cui il provvedimento e' fondato si riconnette all'intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della presenza abituale presso il succitato esercizio di persone pregiudicate.

L'adozione del provvedimento cautelare de quo era preceduta dall'invio di una richiesta di parere da rendersi ex art. 21 St. recante protocollo n. 11-A/2008/P.A.S.I., datata 21 ottobre 2008 e giunta in pari data al protocollo provinciale (all.

4).

Il richiamato provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio, in realta', operando un'illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di 'esercizi pubblici' e 'spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza', e delle attribuzioni gia' spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma assegnate al presidente della provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano - come segnalato dalla medesima provincia con la propria nota del 22 ottobre 2008 (all. 5) a riscontro della predetta richiesta di parere ex art. 21 St. -, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 8, comma 1, n. 20), 9, comma 1, nn. 6 e 7), 16, 20 e 107 del d.P.R. n. 670/1972, del d.P.R. n. 686/1973 e del d.lgs. n. 266/1992, nonche' degli artt. 6, 97 e 117 Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

1.1. - Con l'adozione del provvedimento di cui in epigrafe, il Questore della Provincia di Bolzano ha dato corso ad una...

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