N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 15 ottobre 2008, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina', pubblicata sul B.U.R. n. 59 del 24 ottobre 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2008.

La legge regionale Abruzzo n. 14/2008, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 2/2008 recante 'Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina', presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale per le seguenti motivazioni.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe la Regione Abruzzo abbia violato i principi generali in tema di 'prorogatio' e abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) La legge regionale Abruzzo n. 14/2008 viola i principi generali in tema di prorogatio e viola l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo.

Preliminarmente occorre considerare la questione relativa all'esercizio del potere dell'organo legislativo regionale in casi di scioglimento anticipato, con specifico riferimento all'approvazione della legge regionale in esame.

L'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, pubblicato nel B.U.R.A. 10 gennaio 2007, n. 1 ed entrato in vigore il giorno successivo, testualmente recita che 'in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalita' definite dalla legge elettorale'.

La predetta norma fa, quindi, riferimento all'istituto della prorogatio, da intendersi quale sopravvivenza temporanea dei poteri dei titolari per i quali si e' verificata la cessazione del mandato (sentenze della Corte costituzionale n. 196/2003; n. 515/1995; n.

468/1991).

In tale situazione il Consiglio regionale puo' deliberare solo in circostanze straordinarie o di urgenza o per il compimento di atti dovuti.

In relazione alla natura e tipologia degli atti urgenti ed indifferibili che possono legittimamente essere adottati dagli organi legislativi in prorogatio, occorre fare riferimento ad una prassi consolidata, formatasi in tema di lavori parlamentari.

Applicando la prassi parlamentare al contesto regionale, con specifico riferimento all'attivita' legislativa, si deduce che possono essere approvati in regime di prorogatio solo gli costituzionalmente dovuti, quali il recepimento di una direttiva comunitaria direttamente vincolante per le regioni, o progetti di legge che presentano i caratteri dell'indifferibilita' ed urgenza, quali ad esempio il bilancio di previsione, l'esercizio provvisorio o una variazione di bilancio.

L'urgenza e l'indifferibilita', oltre ad essere adeguatamente motivate, devono essere volte a eliminare le situazioni di danno senza limitare la liberta' di scelta dell'Organo legislativo quando avra' riacquistato la pienezza dei suoi poteri.

Il provvedimento legislativo in esame, in particolare le norme denunciate, non riveste alcun carattere di indifferibilita' ed urgenza ne' di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravita' tali da non poter essere rinviato per non recare danno alla collettivita' regionale o al funzionamento dell'ente.

2) L'art. 1, comma 3, della...

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