N. 46 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), quale sostituito dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza depositata il 26 febbraio 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Udine nel giudizio vertente tra Elvio Galasso e l'Agenzia delle entrate Ufficio di Cervignano del Friuli, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 26 febbraio 2008, la Commissione tributaria provinciale di Udine - nel corso di un giudizio promosso da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, con il quale erano state contestualmente revocate, con applicazione delle sanzioni di legge, le agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto di una unita' immobiliare abitativa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), quale sostituito dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 'nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato';

che il giudice rimettente premette: a) di avere gia' sollevato le stesse questioni di legittimita' costituzionale nel corso del medesimo procedimento, con ordinanza depositata il 21 febbraio 2006;

  1. che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 148 del 2007, aveva dichiarato manifestamente inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, perche' 'l'ordinanza di rimessione non precisa ne' il tempo dell'acquisto e della vendita dell'immobile che ha fruito originariamente delle agevolazioni, ne' quello dell'acquisto del nuovo immobile, ne' - ancora - se la vendita e gli acquisti immobiliari riguardino la proprieta' o altro diritto reale';

    che, nel descrivere la fattispecie al suo esame, il rimettente osserva, ad integrazione della precedente ordinanza, che: a) il contribuente 'aveva comprato in piena proprieta' una casa di abitazione non di lusso ed aveva goduto, nell'acquisto, delle agevolazioni c.d. 'prima casa''; b) prima del decorso di cinque anni da tale acquisto, il contribuente 'aveva alienato il diritto di piena proprieta' sulla predetta casa di abitazione e, entro l'anno successivo alla rivendita, aveva comprato...

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