N. 45 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA , Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 4, 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2;

e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promossi con ordinanze del 13 febbraio, del 7 e del 15 maggio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. 175, 257 e 302 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 37 e 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con tre distinte ordinanze di analogo tenore (iscritte al reg. ord. nn. 175, 257 e 302 del 2008), emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed

i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione;

che i ricorrenti sono titolari di centri di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006 e nei loro confronti e' stata disposta la cessazione delle relative attivita' per mancata conformazione ai nuovi requisiti stabiliti dalla suddetta legge regionale entro il termine perentorio ivi previsto;

che i dubbi di costituzionalita' riguardano l'art. 1, nella parte in cui ascrive la denunciata disciplina legislativa alla materia residuale del commercio; l'art. 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' in oggetto; l'art. 8, nella parte (comma 1, lettere e), f), h), ed i), e comma 2) in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti - i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione all'art. 9, commi 1, lettera c), e 2, ed all'art. 12, i...

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