N. 39 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 12 novembre 2007 dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Forniture per pasticceria di Barbieri Rosanna & C. s.a.s. e il Comune di Genova, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che il Giudice di Pace di Genova, con ordinanza emessa il 12 novembre 2007, nel corso di giudizio promosso da Forniture per pasticceria di Barbieri Rossana & C. s.a.s. contro il Comune di Genova, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento ai medesimi parametri;

che, secondo il giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante pur se gli illeciti configurati dalla norma non siano ancora, o non ancora interamente, posti a conoscenza del destinatario, e non e' manifestamente infondata, nell'impossibilita' di adottare un'interpretazione adeguatrice;

che il rimettente rileva che la societa' ricorrente e' stata 'contravvenuta' piu' di una volta per la violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, e che la stessa ha effettuato molteplici transiti lungo una stessa via, 'venendo a conoscenza dell'elevata contravvenzione, solo, all'esito della notificazione, per la prima volta, del relativo verbale di constatazione di violazione';

che, in relazione ai fatti di causa, 'allo stato non e' dato sapere il numero di violazioni al Codice stradale, di cui e'...

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