REGOLAMENTO REGIONALE 18 settembre 2008, n. 5 - Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 24 settembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato), da' attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella stessa legge regionale in materia di apprendistato professionalizzante secondo le competenze attribuite alla Regione dall'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

  1. La presente disciplina mira ad assicurare a tutti gli apprendisti la reale possibilita' di usufruire di attivita' di formazione formale che siano efficaci e adeguate alle esigenze di crescita professionale della persona e alle esigenze di professionalita' delle imprese.

  2. La Regione attua un sistema che sia compatibile dal punto di vista della sostenibilita' economica, favorendo e attivando meccanismi di incentivazione della compartecipazione alla spesa tra pubblico e privato.

    Art. 2.

    Azioni di sistema 1. Sono previsti, con il coordinamento della Regione, i seguenti interventi per le attivita' di sistema:

    1. dispositivi formativi a supporto della formazione degli apprendisti, dei formatori e dei tutor aziendali;

    2. promozione del Catalogo dei soggetti erogatori e del Repertorio regionale dei profili formativi;

    3. monitoraggio e valutazione delle attivita' formative;

    4. iniziative di informazione ed animazione sul territorio.

      Art. 3.

      Comitato per l'apprendistato professionalizzante 1. La regione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 18/2007, istituisce il Comitato per l'apprendistato professionalizzante, composto da:

    5. l'assessore competente in materia di lavoro o suo delegato con funzioni di Presidente;

    6. tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale;

    7. tre rappresentanti delle organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale;

    8. un rappresentante della Provincia di Perugia;

    9. un rappresentante della Provincia di Terni.

  3. Il Comitato per l'apprendistato professionalizzante e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.

  4. Il Comitato per l'apprendistato professionalizzante, sede unica di concertazione sulle materie previste dalla legge regionale n.

    18/2007, svolge anche le seguenti funzioni:

    1. esamina le proposte di aggiornamento ed integrazione dei profili formativi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/2007;

    2. collabora con le strutture regionali competenti alle azioni di monitoraggio quali-quantitative e di valutazione su efficacia ed efficienza della azioni formative, finalizzate alla conoscenza delle dinamiche del sistema a livello regionale/provinciale;

    3. collabora con le strutture regionali competenti ai processi decisionali in ordine alle priorita' di intervento e alle azioni di innovazione e miglioramento da intraprendere.

  5. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni due mesi.

  6. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato per l'apprendistato professionalizzante sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di lavoro.

  7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.

    Art. 4.

    Durata della formazione formale 1. L'impegno formativo dell'apprendista e' determinato in un monte ore di formazione formale di almeno centoventi ore per anno, finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

  8. L'apprendista e' tenuto a partecipare in orario di lavoro e per l'intera durata alle iniziative di formazione formale previste, in relazione al profilo formativo di riferimento, nel piano formativo individuale; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente documentate.

  9. L'apprendista che si e' assentato dalle attivita' formative e' tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente programmate, fino al raggiungimento della quota di formazione normativa e contrattualmente prevista.

  10. In mancanza di iniziative di recupero, e' necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attivita' di formazione formale per almeno l'ottanta per cento delle ore previste dal piano formativo individuale.

    Art. 5.

    Profilo formativo 1. Il profilo formativo di cui all'art. 3 della legge regionale n.

    18/2007 contiene:

    1. titolo del gruppo della figura professionale;

    2. identificazione delle competenze di base e trasversali;

    3. identificazione delle competenze tecnico-professionali;

    4. standard minimi formativi (contenuti, metodologie...

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