DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2008, n. 198 - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) cosi' come recepita dalla legge regionale n. 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento regionale in materia di formazione professionale);

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) che, all'art. 28, stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, il diritto - dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e' assolto anche mediante i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo - quadro stipulato in data 19 giugno 2003 in sede di conferenza unificata Stato-Regioni;

Vista, altresi', la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), che all'art. 1, commi 622 e 624, stabilisce che le strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo n.

226/2005 devono essere accreditate dalle regioni sulla base di criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la conferenza unificata;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 novembre 2007 contenente la decisione di procedere ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3, comma 3, in considerazione dell'urgenza dell'argomento pur non essendo stata raggiunta un'intesa sul testo del provvedimento in sede di conferenza unificata;

Visto il secreto interministeriale emanato in data 29 novembre 2007 dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che detta i criteri di accreditamento delle strutture formative che, nell'ambito delle singole regioni, progettano e realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo n. 226/2005 finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo comma 622 della legge n. 296/2006;

Ravvisata la necessita' di adottare un regolamento di attuazione della normativa sopra citata; Evidenziato che la commissione regionale per la formazione professionale e' stata interpellata con procedura scritta e che nei termini fissati non sono pervenute osservazioni di carattere negativo; Vista la deliberazione della giunta regionale 31 luglio 2008, n. 1493 con la quale la giunta medesima ha approvato il 'Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.

296, art. 1, commi 622 e 624' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Decreta:

1. E' emanato il 'Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.

296, art. 1, commi 622 e 624' nel testo allegato al presente provvedimento, di cui...

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