LEGGE REGIONALE 19 settembre 2008, n. 8 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed interazioni concernente 'Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe' All'art. 8 della legge regionale n. 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

'5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contri buzione obbligatoria, puo' rinunciare all'assicurazione regionale ai sensi dell'art. 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all'ammontare dell'altra pensione. In tale ultima ipotesi non e' prevista la facolta' di riscatto di cui all'art. 7-bis.'.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 'Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale' 1. All'art. 3 della legge regionale n. 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

'3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall'art. 2 della legge regionale n. 22 luglio 2002, n. 2 concernente “Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).”'.

  1. All'art. 5 della legge regionale n. 3/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il conuna 1 e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. La Regione puo' affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all'Agenzia delle entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' alle Province Autonome che possono provvedere anche tramite i propri organismi o soggetti idonei. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalita' per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT