LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, concernente «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 ''Interventi in materia di indennita' e previdenza ai consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 15 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa 1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, prima dell'ultimo periodo, e' inserito il seguente: 'Per i Consiglieri in carica nel periodo dal 1° gennaio 2008 al termine della XIII Legislatura l'indennita' parlamentare da prendere in considerazione e' quella in vigore al 1° gennaio 2008, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT fino al 1° gennaio dell'anno in cui decorre la corresponsione dell'assegno.'.

  1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 le parole 'alla misura dell'indennita' consiliare netta tempo per tempo vigente' sono sostituite dalle parole 'al trattamento economico netto del Consigliere'.

  2. Dopo il comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 e' inserito il seguente comma:

    '11-bis. Le persone nominate dalla Regione con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all'art. 1, commi dal 725 al 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono gia' titolari di un vitalizio derivante dall'appartenenza ad un Consiglio provinciale rispettivamente regionale. al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta regionale. Gli ex membri delle suddette istituzioni non possono assumere nel quinquennio successivo al termine del mandato politico alcun incarico retribuito di amministratore o sindaco per conto della Regione. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e' delegato ad emanare il relativo regolamento.'.

    Art. 2.

    Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive legislature 1. L'art. 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n.4 e' sostituito dal seguente: Art. 4-ter - (Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e...

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