LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 20 - Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

29 del 15 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la concessione, la costruzione, la modifica e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone o di persone, cose e animali.

2. Sono considerate linee funiviarie quelle realizzate da uno o piu' impianti a fune adibiti al trasporto di persone o di persone, cose e animali, collegati in successione o in parallelo e funzionalmente interdipendenti, che usufruiscono di una o piu' funi, impiegate come vie di corsa, organi di trazione o organi portanti-traenti.

3. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie ed in particolare quelle destinate al trasporto, con offerta indifferenziata, dei clienti degli alberghi o in generale di esercizi pubblici di tipo ricettivo, commerciale o sportivo, degli ospiti dei convitti, collegi e comunita' in genere e degli allievi delle scuole di sci, ancorche' in uso gratuito o gestite dai titolari dei rispettivi esercizi. Non sono, invece, considerate in servizio pubblico le linee funiviarie utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili.

4. Sono considerati impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone gli impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio, al fine di fornire con offerta indifferenziata un servizio di trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate da veicoli oppure da dispositivi di traino, mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.

5. Ai fini della presente legge, si considerano impianti a fune:

  1. le funicolari terrestri e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o piu' funi;

  2. le funivie, i cui veicoli sono portati e trainati da una o piu' funi, comprese le cabinovie e le seggiovie;

  3. le sciovie, slittinovie e simili, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;

  4. gli ascensori inclinati trainati mediante una o piu' funi e appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o facenti parte di un sistema di linee di cui all'art. 2, comma 2;

  5. le tranvie a funi di tipo tradizionale.

    Art. 2.

    Categorie di linee e sistema di linee 1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:

  6. la prima comprende le linee che da sole, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra i centri abitati, realizzate mediante impianti dotati di veicoli chiusi, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

  7. la seconda comprende le linee realizzate mediante:

    1) impianti a fune aerei o funicolari terrestri, come definiti dalla normativa tecnica di cui all'art. 33;

    2) impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati qualora facciano parte di un sistema di linee;

  8. la terza comprende le linee realizzate mediante impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati, che non rientrino nelle altre categorie.

    2. Per sistema di linee si intende l'insieme di due o piu' linee finitime o connesse fra di loro anche attraverso itinerari sciistici o turistici, destinate a servire e a valorizzare una o piu' zone sciistiche o turistiche, anche a cavaliere di diversi versanti.

    Art. 3.

    Strumenti pianificatori 1. Le linee funiviarie appartenenti alla prima categoria sono realizzate in conformita' alla pianificazione regionale relativa al piano di bacino di traffico di cui all'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

    Art. 4.

    Rapporto regionale per gli impianti a fune 1. La struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, predispone il rapporto regionale per gli impianti a fune.

    2. Il rapporto regionale per gli impianti a fune:

  9. analizza lo stato attuale del settore, dal punto di vista tecnico-economico, e ne individua le possibili linee di sviluppo;

  10. individua le situazioni di criticita' dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste, mediante l'analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici.

    3. Il rapporto regionale per gli impianti a fune indica:

  11. i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;

  12. i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;

  13. i dati dell'ultimo quinquennio relativi alla frequentazione dei comprensori e ai conti economici di gestione dei concessionari;

  14. i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuove linee, nonche' gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare.

    4. Il rapporto regionale per gli impianti a fune, approvato con deliberazione della Giunta regionale, ha durata triennale. I dati relativi alla frequentazione, alle caratteristiche degli impianti e ai bilanci economici delle societa' devono essere aggiornati annualmente, con le stesse modalita' previste per la predisposizione del rapporto.

    5. Una sezione del rapporto regionale per gli impianti a fune, contenente i dati di cui al comma 3, lettere a) e b), nonche' i dati relativi alla frequentazione in forma aggregata, e' resa disponibile al pubblico da parte della struttura competente.

    Art. 5.

    Concessione per la costruzione e l'esercizio 1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, destinate al trasporto in servizio pubblico di persone ovvero di persone, di cose e animali, sono subordinati a concessione per la costruzione e l'esercizio rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.

    2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento autorizzatorio di competenza regionale ai fini della realizzazione della linea funiviaria e delle relative opere complementari, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 27 relativi all'espropriazione per pubblica utilita' e all'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto. Per opere complementari si intendono le opere utili o necessarie alla completa e funzionale realizzazione e fruizione della linea, definite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, a parita' di soluzioni proposte, le concessioni per nuove linee funiviarie sono assentite di preferenza, nell'ordine:

  15. agli enti locali, singoli o associati;

  16. ai consorzi fra concessionari;

  17. alle societa' partecipate dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti strumentali.

    4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee funiviarie relative ad impianti alla cui costruzione ed esercizio provvede direttamente la Regione. Nel caso in cui le linee relative agli impianti alla cui costruzione provvede direttamente la Regione siano date in esercizio a terzi, la disposizione di cui al comma 1 si applica solamente per quanto riguarda l'esercizio.

    Art. 6.

    Requisiti del richiedente 1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie puo' essere rilasciata ai soggetti che dimostrino:

  18. che la societa' richiedente e' iscritta al registro delle imprese e delle professioni, con oggetto sociale che riguardi anche l'organizzazione, costruzione e gestione di impianti a fune;

  19. che l'interessato, vale a dire tutti i soci, in caso di societa' di persone, il titolare, in caso di ditta individuale, i soci accomandatari, in caso di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni, gli amministratori, per ogni altro tipo di societa':

    1) non e' soggetto nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), o che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);

    2) non e' soggetto nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, oppure e' stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunita' che incidono sulla moralita' professionale;

    3) non e' interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e non e' sottoposto a procedimenti fallimentari;

    4) non ha violato il divieto di intestazione di cui all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale);

    5) non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza del trasporto e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonche' alle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

    6) non e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT