N. 31 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 2004 (doc. n. IV-ter, n. 2), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Cesare Previti nei confronti del giornalista Davide Maria Sassoli, promosso con ricorso della Corte d'appello di Roma, notificato il 17 giugno 2008, depositato in cancelleria il 4 luglio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato Giovanni Pitruzzella per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto 1. - La Corte d'appello di Roma, con ricorso del 26 novembre 2007, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 18 marzo 2004, con la quale e' stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilita' delle dichiarazioni del deputato Cesare Previti, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

La Corte espone che il parlamentare e' imputato del reato di diffamazione per avere rilasciato alla stampa, in data 16 giugno 1995, una dichiarazione, pubblicata dall'agenzia ANSA, lesiva della reputazione del giornalista David Maria Sassoli. In particolare, secondo quanto riferisce la Corte d'appello, che al riguardo riporta il testo contenuto nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, l'imputato avrebbe dichiarato che Sassoli 'era partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificatamente diretto ad annebbiare anche verita' pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalita' e per opportunita' di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche'.

In fatto, la Corte d'appello riferisce che, a seguito della delibera di insindacabilita' del Senato della Repubblica del 18 marzo 2004, secondo cui 'le dichiarazioni rese dal Previti non [sono] da ricondurre ad una polemica meramente personale bensi' ad una manifestazione del pensiero di natura essenzialmente politica', il Tribunale di Roma in prime cure ha dichiarato, con sentenza del 4 novembre 2004, non doversi procedere nei confronti del parlamentare a norma dell'art. 129, comma 1, del codice di procedura penale.

Aggiunge, inoltre, che avverso tale sentenza avevano proposto appello, da...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT